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[1]La gestione della Cassa sovvenzioni e' affidata alla Direzione generale delle privative.
[2]Nel bilancio di previsione dello Stato vengono iscritti due capitoli, l'uno per le entrate, l'altro per le spese della Cassa.
[3]Lo stanziamento della spesa viene variato in corrispondenza del graduale accertamento delle entrate.
[4]Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio sono conservate fra i residui.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 15 agosto 1928
