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[1]Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

[2]1° l'esecuzione delle leggi;

[3]2° l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo;

[4]3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le universita' e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalita' giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge. 1

[5]Resta ferma la necessita' dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 settembre 1940, n. 1547

1

La L. 4 settembre 1940, n. 1547 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Possono essere emanate con decreto Reale, nei modi previsti dall'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme relative alle materie indicate nel n. 3 dello stesso articolo, anche quando si modifichino con esse disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "La facolta' di provvedere con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, puo' essere esercitata per l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni militari dello Stato e per l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, ferma la necessita' di provvedere con legge nelle materie relative all'ordinamento delle Forze armate, nonche' al reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di qualsiasi categoria appartenente alle stesse Forze armate".

Testo in vigore dal 5 dicembre 1940 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/1983

    Illegittimità dichiarata
    16 giugno 1983

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470; dell'art. 6 del citato R.D. n. 1286 del 1933; dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento della scuola materna statale"), nella par…

    Art. 39 Testo unico e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione · Art. 41 Testo unico e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione · Art. 9 Ordinamento della scuola materna statale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 1940

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1926 al 5 dicembre 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 settembre 1940, n. 1547

    La L. 4 settembre 1940, n. 1547 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Possono essere emanate con decreto Reale, nei modi previsti dall'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme relative alle materie indicate nel n. 3 dello stesso articolo, anche quando si modifichino con esse disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "La facolta' di provvedere con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, puo' essere esercitata per l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni militari dello Stato e per l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, ferma la necessita' di provvedere con legge nelle materie relative all'ordinamento delle Forze armate, nonche' al reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di qualsiasi categoria appartenente alle stesse Forze armate".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;100~art1 · fonte del testo