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[1]Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:
[2]1° l'esecuzione delle leggi;
[3]2° l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo;
[4]3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le universita' e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalita' giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge. 1
[5]Resta ferma la necessita' dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 settembre 1940, n. 1547
1La L. 4 settembre 1940, n. 1547 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Possono essere emanate con decreto Reale, nei modi previsti dall'art. 1, comma primo, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme relative alle materie indicate nel n. 3 dello stesso articolo, anche quando si modifichino con esse disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "La facolta' di provvedere con decreto Reale ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, puo' essere esercitata per l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni militari dello Stato e per l'ordinamento del personale civile ad esse addetto, ferma la necessita' di provvedere con legge nelle materie relative all'ordinamento delle Forze armate, nonche' al reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di qualsiasi categoria appartenente alle stesse Forze armate".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1940 al 16 dicembre 2010
