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[1]Revisione delle specifiche

[2]E' facolta' del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa. Il parere e' espresso dal Consiglio del Collegio, il quale puo' valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale Commissione, nominata di volta in volta. Per ogni parere richiesto e' dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 250 ed un massimo di lire 4000. Il parere e' comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra. Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non puo' rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspicate. Quando la richiesta e' fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorita' giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio.

Testo in vigore dal 2 aprile 1957 al 12 maggio 1994

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art7 · fonte del testo