Art. 79 t.u.i.r.Scomputo degli acconti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1988 al 14 maggio 1988. Leggi il testo vigente →

Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o dell'articolo 66. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, e' calcolata senza tenere conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza e' deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai su indicati limiti. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa, ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 76 e al comma 1 dell'articolo 77. ((Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75.)) 1 Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui se ne e' verificata la percezione o l'erogazione. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1988

Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".

Testo vigente dal 1 marzo 1988 al 14 maggio 1988 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917~art79 · fonte su Normattiva