Art. 138

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[1](Art. 139 T. U. 1926).

[2]Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

[3]1° essere cittadino italiano;

[4]2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

[5]3° sapere leggere e scrivere;

[6]4° non avere riportato condanna per delitto;

[7]5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

[8]6° essere munito della carta di identita';

[9]7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

[10]La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto.

Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 1 agosto 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art138 · fonte su Normattiva