Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Guardia particolare giurata - Condanna penale - Revoca automatica dell'autorizzazione, richiesta per l'attività e il porto d'armi - Mancata possibilita' di graduare la pena in relazione all'entita' del reato - Conseguente, denunciata, disparita' di trattamento, rispetto a casi analoghi - Questione già esaminata, con esito negativo - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte comportante la revoca automatica dell'autorizzazione di polizia, per l'esercizio di attivita' e per il porto d'armi, in caso di condanna per delitto: trattandosi di questione gia' dichiarata non fondata con sentenze n. 326 e 405 del 1995 (la seconda relativa all'attivita' di guardia giurata, come nella specie), senza che la tenuita' della pena inflitta e la mancata impugnazione da parte del condannato, valorizzate dal giudice rimettente, possano, in quanto attinenti ad aspetti di mero fatto, indurre ad una diversa valutazione della questione, e senza che, a tal fine, neppure rilevi il richiamo dell'ulteriore parametro dell'art. 97 Costituzione, palesemente estraneo alla materia 'de qua'.
SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA CHE ABBIA RIPORTATO CONDANNA PENALE PER DELITTO - SANZIONE ACCESSORIA - REVOCA IMMEDIATA DELL'AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA RICHIESTA PER LA NOMINA, CON CONSEGUENTE PREGIUDIZIEVOLE INCIDENZA SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AUTOMATISMO DELLA MISURA SENZA ALCUNA POSSIBILITA' DI GRADUAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILE RILEVANZA DEL PROBLEMA, TUTTAVIA, IN SEDE DI REVISIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.
A conferma di decisione gia' adottata sulla medesima normativa, vanno respinte le censure proposte, sotto il profilo della lamentata incidenza di essa sull'attivita' e sul diritto al lavoro dell'interessato, nei confronti degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, n. 4 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in forza dei quali, al venir meno del previsto requisito del !"non aver riportato condanna per delitto", la nomina, con decreto prefettizio, a guardia giurata non puo' essere rinnovata. A modificare il gia' seguito indirizzo non valgono infatti i richiami del giudice 'a quo' alle sentenze della Corte costituzionale con cui sono stati dichiarati illegittimi i meccanismi automatici di decadenza dal rapporto di pubblico impiego per lesione del principio di gradualita' giacche', mentre per i provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza in base alla legge 18 gennaio 1992, n. 16), secondo il principio affermato in quella giurisprudenza e' necessario ponderare ogni singolo caso attraverso il procedimento disciplinare, nell'"accesso all'impiego" - sia che si tratti di impiego pubblico, sia che si tratti di lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa - occorre che i requisiti soggettivi siano definiti in termini univoci dal legislatore. Pertanto, poiche' i tratti pubblicistici che segnano la categoria delle guardie giurate, differenziandole da altri prestatori d'opera, giustificano l'adottato meccanismo autorizzatorio, ancorato alla sussistenza, e al permanere nel tempo, dei requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento, va esclusa sia la irragionevolezza del disposto denunciato, sia il contrasto con gli artt, 4 e 35 Cost. i quali, a parte che nell'ordinanza di rinvio vengono richiamati in modo solo generico, in una situazione del tutto particolare come quella in questione non possono utilmente invocarsi. Pur se va riconosciuto - dato che la materia, come anche l'autorita' rimettente ammette, si presta a varie soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - che gli argomenti addotti ripropongono, anche in riferimento al caso in oggetto, il tema della revisione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. - Sulle norme oggetto dell'attuale impugnativa e su altre concernenti anch'esse le guardie giurate, v. S. n. 326/1995 e in precedenza O. n. 272/1992 e S. n. 766/1988. Sulla necessaria non automaticita' dei provvedimenti di decadenza dall'impiego in seguito a condanna, v. in particolare, S. n. 197/1993 e oltre a questa S. nn. 16/1991, 15/1990 40/1990. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 11 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - APPROVAZIONE DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA - REQUISITO DELL'OTTIMA CONDOTTA POLITICA E MORALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - AMMISSIBILITA' DI REQUISITI ATTITUDINALI O DI AFFIDABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE FUNZIONI O ATTIVITA' - NECESSARIETA' DI PRECISE LIMITAZIONI IN ORDINE AL TIPO DI CONDOTTA CONSIDERATA - CONGRUITA' DELLA CONDOTTA CONSIDERATA E DEL PARAMETRO DI VALUTAZIONE CON LA FUNZIONE DA SVOLGERE - ESCLUSIONE DI DISCRIMINAZIONI POLITICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Costituzione, dell'art. 138, primo comma, n. 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui consente di valutare, ai fini del possesso dei requisiti per l'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, la condotta "politica" dell'aspirante nonche' condotte apprezzabili sotto il profilo genericamente definito "morale", ma riconducibili esclusivamente alla sfera della vita privata e della liberta' individuale, come tali non suscettibili per la loro natura, per la loro occasionalita' o la loro distanza nel tempo, di incidere ragionevolmente sulla affidabilita' del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attivita' considerata, esigendo altresi' la conformita' ad un parametro di valutazione "ottima", che non appare giustificata in relazione alla funzione della guardia particolare giurata, tanto piu' in considerazione dei requisiti meno severi richiesti per l'accesso ai corpi statali di polizia, in quanto l'ammissibilita' di requisiti attitudinali o di affidabilita' desunti da condotte, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, ma significative in rapporto alla funzione o all'attivita' da svolgere, e' condizionata al sussistere di precise limitazioni in ordine sia al tipo di condotte cui puo' darsi legittimamente rilievo, sia alle modalita' di concreta verificabilita' dell'imparzialita' del loro accertamento, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e delle liberta' fondamentali. - V. S. nn. 203/1995, 107/1994, 108/1994 e 440/1993, nonche' O. nn. 326/1995 e 272/1992. red.: F. Mangano
SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA - PREVISTA REVOCA DELLA NOMINA E DEL PORTO D'ARMA IN SEGUITO A CONDANNA PER DELITTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO, PIU' VOLTE AFFERMATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE, PER CUI NON PUO' SANCIRSI LA DESTITUZIONE DELL'IMPIEGO O COMUNQUE LA PERDITA DEL POSTO DI LAVORO COME EFFETTO AUTOMATICO DELLA CONDANNA PENALE - INSUSSISTENZA, IN QUANTO, NEL CASO, LA CONDANNA PENALE NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DELL'INTERESSATO CON L'ISTITUTO DI VIGILANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - impugnato in quanto prevede la revoca delle autorizzazioni di polizia e in particolare, come nella specie, la revoca della nomina a guardia giurata e del libretto di porto d'arma, quale sanzione accessoria a condanne penali per delitto - non discende automaticamente - sia per le eventuali (libere) valutazioni "datoriali", sia per la possibilita' di accordi collettivi che, entro centi limiti, consentano un diverso impiego del lavoratore - la risoluzione del rapporto con l'istituto di vigilanza, ne', quindi, per l'interessato la perdita del posto di lavoro. Percio', nel caso - a prescindere dai profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, che certo giustificano la revoca dell'autorizzazione di polizia - la linea di giurisprudenza costituzionale invocata dalla ordinanza di rimessione - secondo la quale la condanna penale non puo' avere effetti sul rapporto di lavoro, senza una valutazione preventiva da parte dell'autorita' competente, che consenta di adeguarne e graduarne in concreto l'incidenza - non viene in alcun modo in rilievo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., del combinato disposto degli artt. 11, comma terzo, e 138, comma primo, numero 4, r.d. 18 giugno 1931, n. 773). - Sulla illegittimita' costituzionale della destituzione dall'impiego e della perdita del posto di lavoro come effetto automatico della condanna penale, v., da ultimo, S. n. 220/1995. Sui profili pubblicistici della categoria delle guardie giurate, v. inoltre, in particolare, O. n. 272/1992. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 11 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA - RITENUTA MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVARE IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA IN ORDINE AL VENIRE MENO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA - CONSEGUENTE LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI OPERARE UN CONTROLLO SULLA IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SUL QUALE SI SONO FONDATE LE CENSURE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo un principio accolto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e riaffermato in generale dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata per il venir meno del requisito della buona condotta, deve essere motivato, per consentire al giudice amministrativo di verificarne la legittimita'. Cade quindi la censura di incostituzionalita' avanzata sul presupposto che tale obbligo non fosse invece previsto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 11, ult. comma, e 138 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
Riguarda ancheart. 11 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)