Art. 184
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[1](Art. 188 T. U. 1926).
[2]Contro l'ordinanza di assegnazione e' ammesso ricorso ad una Commissione di appello, che risiede presso il Ministero dell'interno, composta dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che la convoca e la presiede, dall'Avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, dal Capo della polizia, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali e da un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi Comandi generali.
[3]Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza e non ne sospende l'esecuzione.
[4]Anche le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per la esecuzione.
Testo vigente dal 26 giugno 1931 al 7 aprile 1942 · versione 0 su Normattiva