Art. 184

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[1](Art. 188 T. U. 1926).

[2]((Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia e' ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva.

[3]La Commissione di appello e' composta del Sottosegretario di Stato per l'interno, che la convoca e la presiede, del capo della polizia, che assume la presidenza in caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato, di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista designato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dell' avvocato generale presso la Corte d'appello di Roma, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali e di un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi Comandi generali.

[4]Essa delibera a maggioranza di voti: in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

[5]Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione)).

Testo vigente dal 7 aprile 1942 al 17 gennaio 1945 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art184 · fonte su Normattiva