Art. 136

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 6 gennaio 1963. Leggi il testo vigente →

[1]Oneri detraibili

[2]Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:

  • a)gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sempreche' siano indicati il percipiente e il suo domicilio;
  • b)le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;
  • c)le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali e' obbligato per legge;
  • d)le spese, le passivita' e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente art. 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi. Si applica la disposizione dell'art. 93.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 6 gennaio 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art136 · fonte su Normattiva