Art. 136
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 136
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 136
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
5 versioni dal 1958
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - REDDITO DEI CONIUGI - LAVORO SUBORDINATO - LIMITE MASSIMO DEGLI ONERI DEDUCIBILI (E LORO NATURA) - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI AUTONOMI E PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONCERNENTI LA TUTELA DELL'ISTITUTO FAMILIARE - SITUAZIONI ECONOMICHE DELLE DUE CATEGORIE DI LAVORATORI - DIVERSITA' OBIETTIVA - RAZIONALITA' DI UNA DISCIPLINA DIFFERENZIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, penultimo comma. - cst artt. 3, 30, 31 e 37.
L'art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante le imposte dirette, nella parte in cui limita la detraibilita' degli oneri da redditi di lavoro subordinato al venti per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000, non viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la diversita' di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione nella diversita' obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passivita' o perdite - quali si riscontrano nell'attivita' dei lavoratori autonomi - ed ha inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria. Ne' sussiste contrasto tra detta norma e gli artt. 30, 31 e 37 Cost., in quanto, secondo i principi del nostro ordinamento tributario, il carattere peculiare degli oneri deducibili e' di essere "inerenti alla produzione del reddito" del lavoratore, e non gia' erogazioni del reddito gia' prodotto, cosicche' rientrano certamente in quest'ultima categoria, e non nelle spese necessarie per la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surrichiamati - della questione di legittimita' costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che essa, a causa della mancata deducibilita' dal reddito della moglie lavoratrice di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle ore che costei deve dedicare all'attivita' lavorativa, introdurrebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresi' i principi della tutela dell'istituto familiare, del dovere-diritto dei genitori all'istruzione ed al mantenimento dei figli e della parita' di sesso in materia di lavoro).
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - DETRAZIONI - SPESE MEDICHE - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La detraiblita` delle spese mediche dal reddito imponibile non e` secondo la Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 32 e 53 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136, comma secondo, d.P.R. 29 gennaio 1958 n, 645, modificato dall'art. 5 l. 4 dicembre 1962 n. 1682, per quanto attiene al limite massimo di detraibilita` fissato in L. 360.000 dal reddito di lavoro subordinato per spese, passivita` e perdite, inerenti alla produzione del reddito stesso, nella misura del 20% ritenuto applicabile alle spese mediche e chirurgiche).
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 136, LETT. B - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 4 DICEMBRE 1962, N. 1682 - MANCATA MENZIONE DI ESSA NELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Qualora sia stata sollevata questione di legittimita' costituzionale di una norma, senza far menzione che essa e' stata sostituita da altra norma, la Corte costituzionale ordina la rimessione degli atti al giudice a quo, per un riesame della rilevanza della questione.
Riguarda ancheart. 5 legge 1682/1962
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 136, lettera b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -…
ECLI:IT:COST:1970:160 · leggi il testo integrale
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano e di Napoli (r.o. nn. 378/1979 e 156/1980) e dalle Commissioni tri…
ECLI:IT:COST:1985:284 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, sollevata, in relazione agli artt. 32 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con l'ordinanza 2 dicembre 1975 di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nel…
ECLI:IT:COST:1982:134 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. c), del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 29 novembre 1976, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982. F.…
ECLI:IT:COST:1982:122 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARE…
ECLI:IT:COST:1971:53 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le ordinanze della Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano, riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 136 lett. b, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; ordina la restituzione degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte di Coneglia…
ECLI:IT:COST:1968:5 · leggi il testo integrale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con decreto del 29 gennaio 1958, n. 645) nella parte in cui, tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte cos…
ECLI:IT:COST:1967:135 · leggi il testo integrale
ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Polistena. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE…
ECLI:IT:COST:1966:112 · leggi il testo integrale
ordina che siano restituiti gli atti alla Commissione provinciale delle imposte dirette di Genova. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - M…
ECLI:IT:COST:1966:36 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 2
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 3
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 4
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 5
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 6
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art136 · fonte su Normattiva