Art. 208

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[1]Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore

[2]Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'Intendente di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge ed i parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonche', quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori ed i liquidatori dei soggetti tassabili in base ai bilancio. Il ricorso non e' ammesso nei casi in cui e' esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile. L'Intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed avere invitato l'esattore a presentare le sue deduzioni entro quindici giorni. Puo' frattanto sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato. I provvedimenti dell'Intendente di finanza sono definitivi. Il termine per ricorrere in via straordinaria al Capo dello Stato e' ridotto a sessanta giorni.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art208 · fonte su Normattiva