Art. 208
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 208
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 208
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 1958
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - ESECUZIONE ESATTORIALE - SOSPENSIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 87/1962, 63/1982 e O. n. 29/1963.
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 53 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 206, 208, 209 E 227 - CONSENTONO ALL'ESATTORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE IN PENDENZA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ART. 227: VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DA PARTE DEL SINDACO DEI BENI MOBILI INVENDUTI IN DUE PUBBLICI INCANTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili a quelli propri della liquidazione fallimentare, ne' consentono al fallimento una immediata tutela contro i pignoramenti esattoriali illegittimi. Invero, riconosciuta la legittimita' del principio secondo cui le normali opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di risarcimento danni (sent. n. 138 del 1968), il differimento nel tempo e' una conseguenza inelluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. Il reclamo concesso agli interessati in luogo delle comuni opposizioni mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo che lo garantisce adeguatamente e non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'esattore. E' altresi' esclusa l'illegittimita' dell'art. 227 citato T.U. sulle imposte dirette. Invero alla vendita a trattativa privata ad opera del sindaco - che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialita' - si addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla facolta' conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione di ulteriori mezzi di pubblicita' commerciale (art. 223 cit. T.U.). Pertanto non puo' dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure esecutive.
Riguarda ancheart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 227 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 206 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 207, LETT. B, 208 E 209 - AZIONE DI SEPARAZIONE RELATIVA A COSE MOBILI CHE SI TROVINO NELLA CASA DEL DEBITORE D'IMPOSTA - ESCLUSIONE DEL CONIUGE E DI ALTRI PARENTI ED AFFINI DEL CONTRIBUENTE - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA, E 42, SECONDO E TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma contenuta nell'art. 207, lett. b), del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, per la riscossione delle imposte dirette comporta la inopponibilita' all'esattore del diritto di proprieta' dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore. Inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria tale norma appartiene al diritto sostanziale ed e' giustificata da ragioni di interesse generale (necessita' di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni) ed ha altresi' fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprieta'. Tali considerazioni - che nella sentenza n. 42 del 1964 portarono gia' ad escludere la violazione, da parte della suddetta disposizione dell'art. 207 lett. b), degli artt. 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione - sono anche sufficienti per respingere la tesi che l'art. 207, lett. b), sia in contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma Cost.. Peraltro, in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non e' leso quando la legge detti discipline diverse per situazioni diverse, non appare ne' arbitrario ne' ingiustificato il fatto che il legislatore, nell'art. 207 lett. b) del testo unico, abbia tenuto conto, riguardo alla opponibilita' del diritto vantato sulla cosa mobile, del particolare vincolo intercorrente tra il debitore di imposta ed il parente ed affine, tanto piu' che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario, qual'e' l'aver lasciato il bene poi pignorato nella casa di abitazione del congiunto. - S. n. 42/1964.
Riguarda ancheart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 207, LETT. B, 208 E 209 - AZIONE DI SEPARAZIONE RELATIVA A COSE MOBILI CHE SI TROVINO NELLA CASA DEL DEBITORE DI IMPOSTA - ESCLUSIONE DEL CONIUGE E DI ALTRI PARENTI ED AFFINI DEL CONTRIBUENTE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - TUTELA GIURISDIZIONALE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La eventuale perdita della cosa in conseguenza della inopponibilita' alla esecuzione esattoriale dei diritti dei terzi, parenti ed affini sulla cosa stessa, stabilita dall'art. 207 lett. b) del testo unico sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, trova causa non gia' in una espropriazione per motivi di interesse generale, ma nella legittima sottoposizione del bene all'esecuzione forzata. Non puo' pertanto venire in discussione, a proposito del suddetto articolo 207 lett. b), il terzo comma dell'art. 42 Cost. circa l'obbligo di indennizzo in caso di espropriazione. La decisione dell'intendente di finanza sul reclamo proposto in base all'art. 208, primo comma, del T.U., concludendo un procedimento contenzioso amministrativo, non ha - come ha chiarito la Corte con la sentenza n. 116 del 1963 - carattere giurisdizionale. Tuttavia l'intendente, investito del reclamo, ha l'obbligo di esaminare la conformita' della esecuzione esattoriale alla legge e di provvedere, motivando, sulla istanza di sospensione nonche', ove le doglianze risultino fondate, di rimuovere gli atti esecutivi impugnati. Contro la decisione del reclamo potendo poi esperirsi i normali rimedi giurisdizionali ammessi contro gli atti amministrativi definitivi, e' quindi da escludersi che all'intendente di finanza, nel suddetto procedimento, competano poteri discrezionali e comunque tali da non consentire una adeguata tutela per gli interessati, e che quindi l'art. 208, primo comma, del T.U. violi il diritto di agire e difendersi in giudizio garantito dall'articolo 24 della Costituzione. - S. nn. 42/1964, 116/1963.
Riguarda ancheart. 207-lettb d.P.R. 645/1958art. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
ORD. N. 48/63. CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO, LA DETERMINAZIONE E LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
V. Sent. 24/56 D. (Nella specie la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme relative all'accertamento, la determinazione e la riscossione dei contributi agricoli unificati, perche' gia' decisa con sentenza n. 65 del 1962, con sentenza n. 87 del 1962 e con ordinanze nn. 101 e 102 del 1962).
Riguarda ancheart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 4 r.d. 1949/1940art. 1 d.P.R. 853/1957art. 204 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 2 d.P.R. 853/1957art. 5 r.d. 1949/1940e altri 2
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 208 E 209 - OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE ESATTORIALE - PROVVEDIMENTI DELL'INTENDENTE DI FINANZA - CARATTERE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NATURA OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
I provvedimenti che l'Intendente di finanza emana su ricorso dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 208 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, non vengono emanati nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, ma sono provvedimenti soggettivamente ed oggettivamente amministrativi qualificati dalla stessa legge definitivi e contro i quali si puo' proporre ricorso in sede giurisdizionale o, in via straordinaria al Capo dello Stato, a nulla rilevanda in contrario che tale ricorso sia l'unico mezzo di cui disponga il contribuente contro l'esecuzione esattoriale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 209 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, proposta in relazione all'art. 102 Cost. e alla VI disp. trans. cost., sotto il riflesso che quegli articoli avrebbero attribuito ex novo una funzione giurisdizionale all'Intendente di finanza.
Riguarda ancheart. 208209 d.P.R. 645/1958
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 208 E 209 - INTERPRETAZIONE E CONTENUTO - SOSTITUZIONE ALLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD. PROC. CIVILE, PROPRIE DELL'ESECUZIONE ORDINARIA, DI ALTRI MEZZI DI TUTELA PIU' CONFORMI ALLE PECULIARITA' DELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE.
Le norme contenute negli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, pur nelle forme peculiari richieste dalla particolare natura dell'esecuzione esattoriale e nel rispetto del principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, garantiscono al cittadino, nella maniera piu' ampia, la tutela giurisdizionale. Alle garanzie apprestate con le opposizioni regolate dagli artt. 615-618 c.p.c. sono subentrati altri mezzi di tutela, e al sistema dell'esecuzione ordinaria e' stato sostituito un altro, diverso e non illegittimo, sistema.
Riguarda ancheart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - T.U. DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 209, SECONDO COMMA: INAMMISSIBILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 DEL COD. PROC. CIVILE - SOSTANZIALE IDENTITA' CON IL SISTEMA DELLA ESECUZIONE ESATTORIALE DISCIPLINATO DAL PRECEDENTE T.U. 17 OTTOBRE 1922, N. 1401 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA AL GOVERNO DALL'ART. 63 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarando che non sono ammesse le opposizioni regolate dagli artt. 615 a 618 c.p.c., non fa che ripetere, con riferimento alle sopravvenute norme del codice di rito, l'inammissibilita' delle opposizioni previste nell'ordinario processo esecutivo, gia' contenuta nel sistema dell'esecuzione esattoriale, quale era regolata dagli artt. 72 e 73 del T.U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401, sistema sostanzialmente identico a quello stabilito dagli artt. 208 e 209 del nuovo T.U. L'art. 72, infatti, consentiva al contribuente che si ritenesse gravato dagli atti dell'esattore di presentare ricorso all'Intendente di finanza, il quale soltanto poteva sospendere con ordinanza motivata gli atti esecutivi; e l'art. 73 apriva "l'adito" alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi, "a provvedersi davanti all'autorita' giudiziaria contro l'esattore al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese", ma stabiliva che la domanda di risarcimento dovesse essere proposta "in linea principale in giudizio di cognizione dopo il compimento" dell'esecuzione". Pertanto la norma impugnata non viola i limiti della delega contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, la quale, tra l'altro, autorizzava il Governo ad apportare alle norme del nuovo T.U. le modifiche utili per un migliore loro coordinamento nel sistema; e il comma impugnato ben va ricompreso sotto il concetto di coordinamento, limitandosi esso, con un semplice richiamo a norme venute nel frattempo in vigore, a ribadire la preesistente disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale. La proposta questione di legittimita' costituzionale deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.
Riguarda ancheart. 616 Codice di procedura civileart. 72 Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette. (022U1401)art. 617 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 73 Che approva il nuovo testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette. (022U1401)e altri 2
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983. F.to: LEO…
ECLI:IT:COST:1983:198 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dal giudice delegato presso il tribunale di Marsala con l'ordinanza di cui in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 205 e 206, primo comma, del d.P.R.…
ECLI:IT:COST:1974:67 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. b, 208 e 209 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novemb…
ECLI:IT:COST:1964:93 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 102 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGI…
ECLI:IT:COST:1963:116 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 167
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 167 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 168
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 168 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 169
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 169 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 170
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 170 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 171
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 171 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 172
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 172 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art208 · fonte su Normattiva