Art. 222
[1]per le borse di studio (articolo 4, comma 1, legge 13 agosto 1984, n. 476; articolo 6, comma 6-bis, legge 30 novembre 1989, n. 398; articolo 4, comma 3, legge 3 luglio 1998, n. 210; articolo 6, comma 13, legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 1, comma 50, legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 4, comma 9-bis, primo periodo, legge 15 luglio 2022, n. 99)
[2]1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo. 2. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, di cui al comma 1, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti. 3. Alle borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo 6, comma 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato. 4. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85. 5. Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilita' internazionale erogate a favore degli studenti delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all', comma 1. 6. Alle borse di studio di cui all', commi da 273 a 289, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano le disposizioni del comma 1. 7. A decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all', comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ivi comprese le borse di studio di cui all', comma 4, lettera a) della medesima legge.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva