Art. 234
[1]di rinvio in materia di imposta sul valore aggiunto (articolo 1, commi da 58 a 63, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
[2]1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui all'articolo 232, comma 1:
- a)non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per le operazioni nazionali;
- b)applicano alle cessioni di beni intraunionali l'articolo 39, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
- c)applicano agli acquisti di beni intraunionali l'articolo 8, comma 6, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
- d)applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli da 17 a 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
- e)applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni a esse assimilate le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d), e comma 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui all'articolo 232, comma 1, non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli da 56 a 60 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva