Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - TARIFFE TELEFONICHE - DETERMINAZIONE - POTERI DEL C.I.P. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il potere spettante al Governo di determinare l'entita' delle tariffe telefoniche non puo' essere esercitato se non uniformandosi alle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi, adottate in base ad elementi di natura tecnica che escludono lo sconfinamento in valutazioni riservate al legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in violazione del principio di riserva di legge relativa sancito dall'art. 23 Cost., dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui, nel delegare all'autorita' amministrativa l'onere di determinare l'entita' delle tariffe telefoniche, non stabilirebbe criteri di base e linee generali idonei a delimitare la discrezionalita' dell'ente impositore). - SS. nn. 72/1969; 103/1957.
sentenza 31/1985massima n. 10711 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO AVER PROPOSTO ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con riferimento all'art. 23 della Costituzione attesoche' e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalita' rilevino proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - TARIFFE TELEFONICHE - NUOVI MECCANISMI DI DETERMINAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA CONTESTUALMENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. (SENZA AVER PROVVEDUTO EX ART. 702 C.P.C.) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche), nella parte in cui stabilisce un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, e 53, primo comma, Cost., in quanto e' stata sollevata contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c., e dovendosi percio' considerare esaurito il giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo. - S. n. 186/1976, O. n. 117/1983.
POSTA E TELECOMUNICAZIONI - TARIFFE TELEFONICHE - DETERMINAZIONE - NUOVI CRITERI - QUESTIONE SOLLEVATA CONTESTUALMENTE ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. SENZA AVER PROVVEDUTO AI SENSI DELL'ART. 702 C.P.C. - ESAURIMENTO DEL GIUDIZIO A QUO. MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabilisce un nuovo sistema per la determinazione delle tariffe telefoniche, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., in quanto detta questione e' stata prospettata contestualmente all'emanazione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. senza avere nello stesso tempo provveduto ai sensi dell'art. 702 st. cod., e il giudizio a quo, di conseguenza, deve considerarsi esaurito. - S. n. 186/1976.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - TARIFFE TELEFONICHE - MECCANISMO PER LA DETERMINAZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO CHE ERA STATA PROPOSTA ISTANZA PER IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabilisce un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., essendo stata proposta dopo che ne era stato presentato ricorso per regolamento di giurisdizione. Per questo stesso motivo, peraltro, la stessa questione, in altri giudizi, e' gia' stata ritenuta inammissibile. - V. s. n. 186 del 1976.
sentenza 30/1978massima n. 14417 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - QUESTIONE SOLLEVATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA'.
Poiche' il ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito di ogni competenza a conoscere o a disporre della o nella questione di giurisdizione, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata successivamente alla proposizione del regolamento in relazione alla stessa normativa concernente la giurisdizione. (Nella specie, il regolamento di giurisdizione investiva proprio il potere del giudice, adito ex art. 700 cod. proc. civ., ad emettere provvedimenti d'urgenza). Cfr.: sentt. nn. 221 del 1972, 135 del 1975 e 118 del 1976.
Riguarda ancheart. 7 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 306 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
TARIFFE TELEFONICHE - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 7, 304 E 306 - MECCANISMO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 41, SECONDO E TERZO COMMA, 43 E 53, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONI PROPOSTE NONOSTANTE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE O LA MANIFESTA IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Poiche' il regolamento di giurisdizione priva il giudice di merito della legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale della normativa concernente proprio la giurisdizione, e poiche' nella situazione giuridica conseguente all'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ. la questione di costituzionalita' si pone al di fuori di un rapporto necessitato di correlazione con la decisione da prendere in quanto non e' destinata ad esercitare alcuna influenza sulla decisione stessa (per essersi il giudizio gia' esaurito nei suoi aspetti e nei suoi contenuti con l'accoglimento di quel petitum sul quale il giudice dell'urgenza e' stato, appunto, chiamato, per la sua competenza specifica a decidere e sul quale ha senz'altro deciso), sono inammissibili per difetto di legittimazione o manifesta irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (unitamente agli artt. 7 e 306 dello stesso decreto), quale fonte del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 61, contenente nuove norme in materia di tariffe telefoniche, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, secondo e terzo comma, 43 e 53, primo comma, Cost. (questioni sollevate a seguito di ricorsi presentati ex art. 700 cod. proc. civ. da alcuni utenti del servizio telefonico, ai quali la SIP aveva interrotto l'erogazione per mancato pagamento degli scatti a contatore non usufruiti, in pendenza di regolamento di giurisdizione, o comunque dopo che erano stati emessi i provvedimenti cautelari richiesti).
Riguarda ancheart. 7 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 306 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.