Art. 24
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[1]degli interventi per il periodo 1976-1980
[2]Ai sensi dell'art. 20, primo comma, del presente Testo Unico per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno - compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle Regioni meridionali ai sensi dell'art. 44 per il quinquennio 1976-1980 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi dell'art. 59, comma nono, e' autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 14.500 miliardi comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata altresi' ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.(1) L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 e' al netto per il periodo stesso delle somme di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonche' delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima e' comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'art. 47 e per lo svolgimento delle altre attivita' connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spesa e' determinata ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160. L'assegnazione. Stessa e' altresi' comprensiva degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi per interventi ed opere in corso o da realizzare.(2) Della somma di lire 14.500 miliardi, il fabbisogno per la concessione dello sgravio contributivo, di cui all'art. 59, comma nono, nonche' quello per le agevolazioni a favore delle iniziative industriali, di cui agli artt. 69 e 151, secondo comma, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sara' iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 400 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 e di complessive lire 300 miliardi annui in ciascuno degli anni dal 1986 al 1990. La rimanente somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi gia' stanziati ai sensi dell'art. 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 950 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.500 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.000 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.500 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.050 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potra' essere coperta con: operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.(3) All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 930 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 20 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si fara' fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.(4) Dalle somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente terzo comma verranno prelevate:(5)
- a)sulla base delle deliberazioni del CIPE e fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000 miliardi di cui all'art. 44, le somme destinate alle regioni che verranno versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale;
- b)sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, le somme da versare all'INPS stesso per lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.(6) Agli impegni che ai sensi del primo comma la Cassa del Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si fara' fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985.(7) Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attivita' produttive. (8) Gli stanziamenti di cui al primo comma sono aggiuntivi rispetto alle disponibilita' finanziarie di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 68 relative al Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.(9) Restano ferme le disposizioni riguardanti il finanziamento degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno contenute nell'art. 60 nel decreto-legge 7 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1968, n. 241, negli artt. 2 e 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nell'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, nell'art. 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 agosto 1974 n. 371.
[3](1) Art. 22, c. 1°, L. n. 183/1976
[4](2) Idem, c. 2°
[5](3) Idem, c. 3°
[6](4) Idem, c. 4°
[7](5) Idem, c. 5°
[8](6) Idem, c. 6°
[9](7) Idem, c. 7°
[10](8) Art. 22, c. 8°, L. n. 183/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 18 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva