Art. 16 iva
((L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione)).171 ((L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34)).171 Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
L. 28 dicembre 2015, n. 208
171La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 963) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della suindicata legge.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2027 · versione 203 su Normattiva