Art. 16 iva
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L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del dodici per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed e' elevata al diciotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 agosto 1974 · versione 0 su Normattiva