Art. 16 iva
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((L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del quattordici per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed e' elevata al trentacinque per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 1 marzo 1980 · versione 27 su Normattiva