Art. 16 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1982 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del quattordici per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A, salvo il disposto dell'art. 34, ed e' elevata al trentacinque per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. ((In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti di effettuazione di cui all'art. 6, commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

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Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 1 gennaio 1982 al 1 gennaio 1998 · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art16 · fonte su Normattiva