Art. 16 iva

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L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del dodici per cento della base imponibile dell'operazione.3a L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed e' elevata al diciotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

3a

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al trenta per cento".

Testo vigente dal 29 agosto 1974 al 29 dicembre 1974 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art16 · fonte su Normattiva