Art. 19 iva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1983 al 18 febbraio 1985. Leggi il testo vigente →
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente:
- a)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), della allegata tabella B e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera b), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa, dell'arte o della professione;32
- b)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni; ((c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, non e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;)) ((d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti));
- e)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' inferiore. La riduzione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.26 Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.26
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
24Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
26Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
L. 22 dicembre 1980, n. 889
32La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
33aIl D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Testo vigente dal 2 marzo 1983 al 18 febbraio 1985 · versione 47 su Normattiva