Art. 19 iva
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Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente: ((a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;))70 ((b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;)) 70 ((c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli gia' indicati nell'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio)).70
- d)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
- e)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande ((, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,)), a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.70
- e-bis)l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.
- e-ter)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.
- e-quater)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa agli acquisti di immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni ovvero alla loro acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.26 Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza tenere conto di quelle indicate al n. 11 dell'articolo 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.26
Gli interventi su questo articolo(9)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
24Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
26Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
L. 22 dicembre 1980, n. 889
32La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
33aIl D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.
L. 29 dicembre 1990, n. 405
57La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993".
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 nel modificare l'art. 6 comma 6 della L. 29 dicembre 1990, n.405 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1 comma 9) che "La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
L. 24 dicembre 1993, n. 537
70La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996". Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 11) che le modifiche al presente articolo lettere a), b), ed e) si applicano dal 1 gennaio 1994.
Testo vigente dal 1 gennaio 1994 al 17 agosto 1996 · versione 82 su Normattiva