Art. 19 iva
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Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In deroga alle disposizioni del comma precedente:
- a)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
- b)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
- c)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;57
- d)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
- e)non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione e' ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso, arrotondata all'unita' superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. La riduzione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.26 Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti e' determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.26
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
24Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
26Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
L. 22 dicembre 1980, n. 889
32La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
33aIl D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.
L. 29 dicembre 1990, n. 405
57La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993".
Testo vigente dal 1 gennaio 1991 al 13 luglio 1991 · versione 70 su Normattiva