Art. 19 iva

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Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, o da lui dovuta a norma del terzo comma dell'art. 17, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1974, N. 687.5 ((In deroga alle disposizioni del comma precedente:

  • a)l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata tabella B, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa, dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nella attivita' propria dell'impresa. La detrazione e' ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta tabella;
  • b)l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa;
  • c)per gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 4, la detrazione dell'imposta con le limitazioni di cui alle lettere precedenti e' ammessa soltanto se l'attivita' commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, e' gestita con contabilita' separata)). Se il contribuente ha effettuato prestazioni di servizi esenti da imposta ai sensi del primo comma dell'art. 10 per un ammontare di ricavi superiore al cinque per cento del volume d'affari, non sono ammesse in detrazione l'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare tali prestazioni ne' quella relativa alla parte dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente attribuibile alle prestazioni stesse. Per le aziende di credito e per altre categorie di soggetti la cui attivita' presenta caratteristiche omogenee, il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' determinare per tutti i contribuenti compresi nella categoria la quota non detraibile ai sensi del comma precedente. In caso di cessione dell'azienda, o di un complesso aziendale relativo a un singolo ramo dell'impresa gestito con contabilita' separata, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni riguardanti l'azienda o il complesso aziendale ceduto spetta al cessionario relativamente alle operazioni non ancora registrate.5 Ai soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili, salvo il disposto del terzo comma, compete, in luogo della detrazione, il diritto al rimborso.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 27 luglio 1978 al 1 febbraio 1979 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

33 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 12 agosto 20261 gennaio 2027per 5 mesi
  3. 15 dicembre 202412 agosto 2026per un anno
  4. 30 giugno 202115 dicembre 2024per 3 anni
  5. 24 giugno 201730 giugno 2021per 4 anni
  6. 27 febbraio 201624 giugno 2017per un anno
  7. 20 febbraio 201027 febbraio 2016per 6 anni
  8. 3 dicembre 200520 febbraio 2010per 4 anni
  9. 26 novembre 20033 dicembre 2005per 2 anni
  10. 10 dicembre 200026 novembre 2003per 3 anni
  11. 5 febbraio 200010 dicembre 2000per 10 mesi
  12. 9 marzo 19995 febbraio 2000per 11 mesi
  13. 9 aprile 19989 marzo 1999per 11 mesi
  14. 1 gennaio 19989 aprile 1998per 3 mesi
  15. 4 ottobre 19971 gennaio 1998per 3 mesi
  16. 17 agosto 19964 ottobre 1997per un anno
  17. 1 gennaio 199417 agosto 1996per 3 anni
  18. 30 ottobre 19931 gennaio 1994per 2 mesi
  19. 11 febbraio 199230 ottobre 1993per un anno
  20. 13 luglio 199111 febbraio 1992per 7 mesi
  21. 1 gennaio 199113 luglio 1991per 6 mesi
  22. 1 maggio 19901 gennaio 1991per 8 mesi
  23. 2 marzo 19891 maggio 1990per un anno
  24. 18 febbraio 19852 marzo 1989per 4 anni
  25. 2 marzo 198318 febbraio 1985per un anno
  26. 31 dicembre 19802 marzo 1983per 2 anni
  27. 1 novembre 198031 dicembre 1980per 2 mesi
  28. 4 aprile 19791 novembre 1980per un anno
  29. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  30. 27 luglio 19781 febbraio 1979per 6 mesi
  31. 1 gennaio 197527 luglio 1978per 4 anni
  32. 29 dicembre 19741 gennaio 1975per 3 giorni
  33. 11 novembre 197229 dicembre 1974per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art19 · fonte su Normattiva