Art. 19 iva
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Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 e' ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, o da lui dovuta a norma del terzo comma dell'art. 17, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1974, N. 687)).5 In deroga alla disposizione del comma precedente:
- a)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 22), 23), 24), 25) e 26) dell'allegata tabella B e' ammessa in detrazione soltanto se i beni stessi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o nello esercizio dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attivita' propria dell'impresa;
- b)l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di altri beni elencati nella detta tabella e' ammessa in detrazione soltanto se la lavorazione, il commercio o il noleggio di tali beni rientra nella attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;
- c)per gli enti di cui al terzo comma dell'art. 4, la detrazione dell'imposta, con le limitazioni di cui alle lettere precedenti, e' ammessa soltanto se l'attivita' commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni o i servizi, e' gestita con contabilita' separata.5 Se il contribuente ha effettuato prestazioni di servizi esenti da imposta ai sensi del primo comma dell'art. 10 per un ammontare di ricavi superiore al cinque per cento del volume d'affari, non sono ammesse in detrazione l'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare tali prestazioni ne' quella relativa alla parte dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente attribuibile alle prestazioni stesse. Per le aziende di credito e per altre categorie di soggetti la cui attivita' presenta caratteristiche omogenee, il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' determinare per tutti i contribuenti compresi nella categoria la quota non detraibile ai sensi del comma precedente. In caso di cessione dell'azienda, o di un complesso aziendale relativo a un singolo ramo dell'impresa gestito con contabilita' separata, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni riguardanti l'azienda o il complesso aziendale ceduto spetta al cessionario relativamente alle operazioni non ancora registrate.5 Ai soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili, salvo il disposto del terzo comma, compete, in luogo della detrazione, il diritto al rimborso.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 1 gennaio 1975 al 27 luglio 1978 · versione 8 su Normattiva