Art. 48 iva
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 109 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 109 su Normattiva
Spiegazione
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11 versioni dal 1972
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato pagamento in buona fede dell'Iva trimestrale - Applicazione di circostanze attenuanti - Mancata previsione - Dedotta disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del ritardato versamento dell'imposta con «contestuale» pagamento della soprattassa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione di attenuanti nell'ipotesi di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta. Il giudice a quo pone infatti a raffronto situazioni radicalmente diverse, nel denunciare come irragionevole la disparità di trattamento sanzionatorio tra detta ipotesi (comportante l'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria) e quella di ritardato versamento dell'imposta, con "contestuale" pagamento di soprattassa entro un certo termine e prima dell'inizio delle procedure di constatazione della violazione (comportante l'inflizione, in luogo della più grave sanzione ordinaria, di una soprattassa proporzionale all'importo non versato), in quanto, mentre nel primo caso il contribuente non denuncia la violazione da lui commessa (e, quindi, non evita all'ufficio tributario di procedere alla relativa constatazione) né corrisponde spontaneamente alcun importo a titolo di soprattassa per il ritardo, nel secondo caso previene la constatazione della violazione e sana l'irregolarità corrispondendo, nel termine fissato dalla legge, anche la soprattassa, «contestualmente» al tributo, venendo soddisfatta solo in tale ultima ipotesi la ratio legislativa di concedere un'agevolazione fiscale al contribuente che eviti agli uffici tributari di procedere ad onerose constatazioni della violazione tributaria commessa.
Riguarda ancheart. 13 Sanzioni tributarie
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI DETRARRE L I.V.A. SULLE FATTURE DI ACQUISTO NELL'IPOTESI DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI INADEMPIMENTO PER ERRORE GIUSTIFICABILE DI DIRITTO. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - SANZIONI - OMESSA PREVISIONE DEL POTERE DEGLI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI DICHIARARE NON DOVUTE LE SANZIONI IRROGATE NELL'IPOTESI DI INADEMPIMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - INGIUSTIFICATA DEROGA AL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' E COLPA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 'EX' ART. 3 L. N. 689/81 ED AI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 48 u.c. e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. L'accertamento induttivo di cui all'art. 55 non comporta automaticamente la perdita del credito maturato, in sede di esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi (ex art. 19 d.P.R. cit.) in quanto l'onere di provare i crediti vantati per la suddetta imposta, non puo' essere assolto, nel caso di incolpevole impossibilita' di produrre i relativi documenti, con le modalita' previste dall'art. 2724 c.c. e, quindi, con altri mezzi atti a dimostrare le operazioni che il contribuente stesso assume produttive di dette posizioni creditorie. Del pari, quanto all'applicabilita' delle soprattasse e delle pene pecuniarie in materia tributaria, pur essendo sufficiente la mera volontarieta' del comportamento sanzionato - la cui prova non incombe all'amministrazione - non e' escluso l'esonero da sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute. red.: R. Foglia
Riguarda ancheart. 55 Testo unico IVA
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - SANZIONI - ASSUNTA GENERICITA' DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGANTE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Cio' perche' il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorche' non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtu' della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971art. 41 Testo unico IVAart. 42 Testo unico IVAart. 43 Testo unico IVAart. 44 Testo unico IVAart. 45 Testo unico IVAe altri 4
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SULL'IVA - LIMITAZIONI - ASSERITO CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonche' dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimita' costituzionale della limitazione della possibilita' di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.
Riguarda ancheart. 43 Testo unico IVAart. 58 Testo unico IVAd.P.R. 633/1972
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, e dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma…
ECLI:IT:COST:1997:115 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO…
ECLI:IT:COST:1979:22 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art48 · fonte su Normattiva