Art. 48 iva

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Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20% dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5% se la regolarizzazione e' eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata; se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40 per cento; l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono indotte rispettivamente ad un quinto e alla meta' se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi. ((Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonche' degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati)). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche' la violazione non sia gia' stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu' violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse. Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40. La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al 10 per cento. 27 Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. 20

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

27

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

Testo vigente dal 1 gennaio 1992 al 11 febbraio 1992 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art48 · fonte su Normattiva