Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI TRIBUTARI - INFRAZIONI IN MATERIA DI I.V.A. - ACCERTAMENTO - DECISIONE DEFINITIVA IN SEDE DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - EFFICACIA VINCOLANTE IN SEDE PENALE- QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RILEVANZA DELLA STESSA NEL GIUDIZIO 'A QUO' IN QUANTO VERTENTE SU REATO, COMMESSO PRIMA DEL 10 GENNAIO 1983, AL QUALE LA NORMA IMPUGNATA, BENCHE' ABROGATA, E' TUTTORA APPLICABILE.
La questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 58, d.P.R. n. 633/1972, il quale preclude un autonomo accertamento in sede penale del medesimo fatto stabilendo che la decisione definitiva assunta in sede tributaria fa stato in sede penale, e' tuttora rilevante nel giudizio 'a quo' - avente ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto dovuto per l'anno 1976 - dal momento che l'intervenuta abrogazione della pregiudiziale tributaria ad opera della nuova normativa dei reati tributari introdotta dal d.l. n. 429/1982, non si estende ai reati commessi in epoca antecedente al 31 dicembre 1982.
sentenza 5/1993massima n. 19046 Riguarda ancheart. 58-ultimoco d.P.R. 633/1972
REATI TRIBUTARI - INFRAZIONI IN MATERIA DI I.V.A. - ACCERTAMENTO - DECISIONE DEFINITIVA IN SEDE DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - EFFICACIA VINCOLANTE IN SEDE PENALE RIGUARDO AI REATI COMMESSI PRIMA DEL 1^ GENNAIO 1983 - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER I REATI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.
Di fronte all'art. 3 Cost. non puo' ritenersi consentito che la pregiudiziale tributaria prevista dall'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - abrogato con il d.P.R. n. 429 del 1982, ma tuttora efficace (ved. massima A) per il periodo precedente - sia ancora operante, pur se limitatamente ai fatti commessi prima del 1^ gennaio 1983, per il reato di evasione dell'I.V.A. previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R.. Il mero dato temporale - consistente nell'essere stato il reato commesso prima o dopo la data suddetta - non vale infatti a dare sufficiente giustificazione di un regime speciale che il legislatore ha inteso abrogare, mentre ridonda in violazione del principio di eguaglianza la disparita' di trattamento che si riscontra rispetto ai reati in materia di imposte dirette previsti dall'art. 56 del d.P.R. n. 600 del 1973, per i quali, anche se commessi prima del 1^ gennaio 1983, la pregiudiziale tributaria, in forza della sentenza di illegittimita' n. 258 del 1991, non e' piu' applicabile, non potendo valere come elemento diversificatore il tipo di reato oggetto delle due norme. Pertanto - rimanendo assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 112 Cost. - va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, in relazione all'art. 50, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede che la decisione pronunciata in sede di giurisdizione tributaria in ordine all'accertamento dell'Ufficio e divenuta definitiva fa stato nel processo penale. - sulla illegittimita' costituzionale, sotto vari altri aspetti, della pregiudiziale tributaria ved., oltre alla sent. n. 258/1991, citata nel testo, le sentt. nn. 88/1982, 247/1983, 89/1982 e 2/1989.
sentenza 5/1993massima n. 19047 Riguarda ancheart. 58-ultimoco d.P.R. 633/1972
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - SANZIONI - ASSUNTA GENERICITA' DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGANTE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Cio' perche' il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorche' non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtu' della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).
Riguarda ancheart. 10 legge 825/1971art. 41 Testo unico IVAart. 42 Testo unico IVAart. 43 Testo unico IVAart. 44 Testo unico IVAart. 45 Testo unico IVAe altri 4
PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - FALSA FATTURAZIONE E ANNOTAZIONE NEL REGISTRO I.V.A. - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Il divieto di procedere penalmente fino a quando l'accertamento della imposta sia divenuto definitivo anche quando il reato (falsa fatturazione e annotazione nel registro IVA) e` del tutto indipendente dalla entita` del tributo, essendo perfetto in tutti i suoi elementi, integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio della obbligatorieta` dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 112 Cost., l'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento e` divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 stesso d.P.R. n. 633.
Riguarda ancheart. 58 Testo unico IVA
REATI TRIBUTARI - PREVIA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO PER PROCEDERE PENALMENTE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 89/1982.
Riguarda ancheart. 58 Testo unico IVA