Art. 205
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In virtu' delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti:
- a)i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
- b)i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
- c)i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano. Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di societa' cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b). I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonche' gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreche' abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 7 settembre 1972 · versione 0 su Normattiva