Art. 205
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In virtu' delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti:
- a)i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
- b)i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
- c)i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano. Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di societa' cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b). I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonche' gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreche' abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).4a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1972, n. 457
4aLa L. 8 agosto 1972, n. 457 ha disposto (con l'art. 4) che "Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".
Testo vigente dal 7 settembre 1972 al 6 gennaio 1977 · versione 7 su Normattiva