Art. 205

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In virtu' delle disposizioni del presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura dall'eta' di dodici anni ai settanta compiuti:

  • a)i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
  • b)i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende;
  • c)i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente, non partecipano.10 Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di societa' cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affitanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli articoli 206, 207 e 208 ai termini della precedente lettera b). I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonche' gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano col proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione, sono a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente articolo, sempreche' abbiano i requisiti richiesti in essa lettera a).4a
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1972, n. 457

4a

La L. 8 agosto 1972, n. 457 ha disposto (con l'art. 4) che "Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 29 dicembre 1976 n. 262( in G.U. 1a s.s. 05.01.1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 205, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude che i lavoratori agricoli autonomi di eta' superiore ai settanta anni siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro."

Testo vigente dal 6 gennaio 1977 al 18 dicembre 1977 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art205 · fonte su Normattiva