Art. 85
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982. Leggi il testo vigente →
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 110 a 120. A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita e' ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a tale data sono riliquidate in conseguenza. 1. Il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una somma pari a tre annualita' di rendita. Se il superstite e' il marito, la rendita e' corrisposta solo nel caso in cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo. Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi. 2. Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposta fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data. 3. In mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte. 4. In mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto, un assegno alla vedova o al vedovo ancorche' abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del n. 1, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno puo' essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenuto spese particolari in occasione della morte del lavoratore. L'importo dell'assegno e' di:
- a)lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al n. 2 del presente articolo;
- b)lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;
- c)lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;
- d)lire centoquarantamila negli altri casi. Gli assegni di cui alle lettere a), 5) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto. Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque. L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui ai comuni precedenti non puo' essere comunque inferiore ad una mensilita' di retribuzione. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982 · versione 0 su Normattiva