Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso del lavoratore - Rendita ai superstiti - Spettanza al coniuge del lavoratore deceduto - Estensione al convivente more uxorio - Mancata previsione - Ritenuta lesione del diritto fondamentale della persona, nonché dei principi di uguaglianza e di tutela del lavoratore e della famiglia - Asserita violazione dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e internazionale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 1, del citato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, che si incentra sulla mancata equiparazione del convivente al coniuge del lavoratore agli effetti della corresponsione della rendita Inail in caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza il decesso dello stesso lavoratore. In proposito, oltre a ribadire la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, deve essere riconfermato il principio secondo cui la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto vulnus degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso. Sulla diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, v. citata ordinanza n. 121/2004. Sulla mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, v. citata sentenza n. 461/2000.In senso analogo, v. citata ordinanza n. 444/2006.
sentenza 86/2009massima n. 33259 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso del lavoratore - Rendita ai superstiti - Spettanza nella misura del 40% della retribuzione del lavoratore deceduto agli orfani di entrambi i genitori e non anche, nella stessa misura, all'orfano di un solo genitore naturale - Eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente definizione, nell'ordinanza di rimessione, dello status di minore - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionalità l'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Cost. e agli artt. 12 e 13 del Trattato CE, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per non risultare dall'ordinanza ben definito lo status del minore, non essendo chiaro se lo stesso sia orfano anche della madre naturale, né se sia stato riconosciuto da un solo genitore. Emerge infatti dall'ordinanza che la ricorrente ha proposto la domanda di attribuzione della rendita infortunistica spettante al minore nella qualità di genitore esercente la potestà su quest'ultimo: ciò è sufficiente per concludere che il minore non è orfano della madre ed è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
sentenza 86/2009massima n. 33260 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Decesso del lavoratore - Rendita ai superstiti - Spettanza nella misura del 40% della retribuzione del lavoratore deceduto agli orfani di entrambi i genitori e non anche, nella stessa misura, all'orfano di un solo genitore naturale - Disparità di trattamento tra figli legittimi e quelli naturali nati fuori dal matrimonio - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura
È costituzionalmente illegittimo - in relazione agli artt. 3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori motivi di censura - l'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale. E' bensì vero che i figli, legittimi o naturali riconosciuti, godono - in caso di infortunio mortale del loro genitore - della rendita infortunistica nella stessa misura, ma la discriminazione deriva dal fatto che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono godere di quel plus di assistenza che deriva dall'attribuzione al genitore superstite del cinquanta per cento della rendita. Infatti il minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori - non essendo destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita - ha diritto solo al venti per cento di essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di entrambi i genitori.
sentenza 86/2009massima n. 33261 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO MORTALE DELL'ASSICURATO - RENDITA SPETTANTE AI SUPERSTITI - ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI ED ORFANO DELL'UNICO GENITORE NATURALE CHE LO HA RICONOSCIUTO - CRITERI DI RIPARTIZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - dpr 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85. - cst art. 3.
L'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, escludendo che la stessa rendita possa essere attribuita anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto appare identica la situazione di abbandono di bisogno in cui viene a trovarsi l'orfano sia che l'infortunio lo abbia privato di entrambi i genitori, sia che lo abbia privato dell'unico genitore che lo aveva riconosciuto. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che all'orfano dell'unico genitore naturale che lo abbia riconosciuto possa essere attribuita la rendita nella misura del quaranta per cento.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - CORRESPONSIONE AL MARITO SUPERSTITE DELLA RENDITA DOVUTA PER INFORTUNIO MORTALE OCCORSO ALLA MOGLIE - REQUISITI - RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE DEL MARITO AL LAVORO A MENO DI UN TERZO - ORDINANZA DI RINVIO - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 85, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), nella parte in cui subordina la corresponsione al marito superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia permanentemente inferiore a meno di un terzo, in quanto l'ordinanza di rinvio, non contiene elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta ed e' priva di motivazione sulla rilevanza. - S. n. 127/1983, O. nn. 130, 140, 257, 258 e 259/1983.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - SUPERSTITI DELL'ASSICURATO DECEDUTO A CAUSA DELL'INFORTUNIO - COSTITUZIONE DI RENDITA PARI AL 40% DEL SALARIO SOLO PER I FIGLI MINORI CHE RISULTINO ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI AL MOMENTO DELL'INFORTUNIO E NON SUCCESSIVAMENTE - ERRATO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Secondo il giudice a quo la disposizione impugnata impedirebbe di attribuire ai minori divenuti orfani di entrambi i genitori successivamente all'infortunio sul lavoro dell'assicurato la medesima rendita del 40% riconosciuta ai minori orfani di entrambi i genitori al momento dell'infortunio, con cio` determinando una ingiustificata disparita` di trattamento tra situazioni di fatto identiche. Ma la Corte di Cassazione ha stabilito che la norma censurata si limita a richiedere la sussistenza della condizione di orfano di entrambi i genitori, senza fare riferimento al momento in cui tale condizione si e` verificata. Poiche` la corretta interpretazione della norma, affermata dalla Corte regolatrice, esclude la denunciata irragionevole disparita` di trattamento tra situazioni di fatto (di bisogno) omogenee, cade il presupposto della questione di legittimita` costituzionale che, pertanto, e` infondata. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 85 d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.).