Imposta sulle successioni e donazioni - Privilegio speciale sugli immobili a favore dell’erario per il mancato pagamento dell’imposta da parte dell’erede - Non conoscibilità dell’esistenza del privilegio da parte del terzo acquirente del bene gravato - Prospettato rimedio attraverso l’iscrizione del privilegio presso l’ufficio dei registri immobiliari - Lamentata lesione del diritto di difesa e della capacità contributiva - Pronuncia additiva costituzionalmente non necessitata - Scelta, tra una pluralità di soluzioni, rimessa alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il privilegio speciale sugli immobili a favore dell'erario per il mancato pagamento dell'imposta da parte dell'erede operi quando abbia avuto formale pubblicità e l'acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di conoscerlo, ipotizzando l'inserimento nel predetto art. 41 "di una norma che imponga all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione del privilegio presso l'Ufficio dei registri immobiliari". Infatti a prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta pronuncia additiva non si pone quale soluzione costituzionalmente necessitata, giacché, al riguardo, è comunque prospettabile una pluralità di soluzioni la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore. - Sulla discrezionalità del legislatore in caso di pluralità di soluzioni v. sentenza citata n. 291/2001.
Riguarda ancheart. 2762 Codice civileart. 2745 Codice civile
IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE, A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE DELL'IMMOBILE CADUTO IN SUCCESSIONE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE A CONTESTARE IN SEDE GIUDIZIALE, NELL'INERZIA DELL'EREDE, LA MAGGIORE IMPOSTA LIQUIDATA DALL'AMMINISTRAZIONE - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DELL'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSIBILITA' DI UN'INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE IN SENSO CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 24, 53 e 113 Cost. - degli artt. 34 e 41 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - laddove non consentirebbero al terzo acquirente di un bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento dell'imposta di successione e delle sanzioni amministrative, di contestare in sede giudiziale, supplendo all'inerzia del successore 'mortis causa', la maggiore imposta (imposta complementare) liquidata dall'amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del contribuente - in quanto - posto che la c.d. estraneita' del terzo acquirente al rapporto tributario deve correttamente intendersi nel senso che il terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del privilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale bene, del pagamento dell'imposta di successione; e che la funzione di garanzia del credito tributario, che il privilegio viene ad assolvere, vale a spiegare come la giurisprudenza, al di la' della ritenuta estraneita' del terzo acquirente al rapporto di imposta e della pacifica insussistenza di un obbligo di notificare anche a lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca - le disposizioni impugnate possono - e quindi devono - essere interpretate, conformemente a Costituzione ed in analogia alla disciplina contenuta nell'art. 2859 cod. civ., nel senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto del bene, mentre puo' intervenire volontariamente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore d'imposta, resta, comunque, legittimato ad opporre in sede di espropriazione, nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio, le eccezioni non sollevate dal successore 'mortis causa', supplendo, in tal modo, all'inerzia di quest'ultimo. - Riguardo al principio che nel concorso tra piu' possibili interpretazioni occorre preferire quella che eviti di attribuire alla norma un significato incostituzionale, v., 'ex plurimis', S. nn. 66/1999, 453/1998, 452/1998 e 356/1996.
Riguarda ancheart. 34 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.