Art. 73
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Testo vigente dal 28 marzo 1993, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1960
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - SISTEMA ELETTORALE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A CINQUEMILA ABITANTI - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle norme sull'elezione degli amministratori dei Comuni con piu' di cinquemila abitanti non incorre in alcuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 75, comma secondo, Cost., e, nella sua formulazione attuale, esprime un quesito chiaro, omogeneo ed univoco, in quanto - diversamente dall'analogo quesito del 1991, dichiarato inammissibile perche' ambiguo - appare chiaramente circoscritto alla unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con voto limitato (attualmente in vigore per i soli comuni con meno di cinquemila abitanti); ne' l'eventuale abrogazione referendaria puo' comportare rischi di paralisi, sia pur temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali, essendo comunque possibile ovviare alle difficolta' operative, connesse all'applicazione della normativa di risulta, mediante interventi successivi del legislatore ordinario. Pertanto, va dichiarata ammissibile la richiesta referendaria per l'abrogazione (in alcuni casi parziale, in altri integrale) degli artt. 11, 12, 27, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 e 81, nonche' delle intestazioni delle rispettive Sezioni II e III dei Capi IV, V, VI e VII del Titolo secondo del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni e integrazioni. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
Riguarda ancheart. 56 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 79 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 74 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 47 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 75 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 18
ELEZIONI - COMUNI - LEGGI ELETTORALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - ABROGAZIONE PARZIALE - INCERTEZZE NELLE CONSEGUENZE E DIFFICOLTA' APPLICATIVE - AMBIGUITA' DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Il quesito referendario abrogativo relativo a talune norme del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modoficazioni ed itegrazioni, in particolare quelle che, nelle intenzioni dei promotori, hanno per oggetto: a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quello previsto per i comuni con popolazione superiore, a vantaggio del primo (c.d. sistema maggioritario; b) l'eliminazione del potere conferito all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di votare per i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (c.d. panachage), si presenta ambiguo e suscettibile di generare incertezze sulle conseguenze dell'abrogazione, dando spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio unitaria e suscettibile di interpretazioni diverse in punti fondamentali, anche a prescindere dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione elettorale il quesito referendario sopra descritto. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 12, 27 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 49 (nella parte indicata indicata nell'epigrafe della sentenza), 51 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 55 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 68,69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 79, 80 e 81, nonche' delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni. - S. nn. 16/1978 e 29/1987
Riguarda ancheart. 33 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 71 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 57 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 72 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 32 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 23
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 265 — COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1965, N. 225
Contro gli acquirenti, che si rendano morosi nel pagamento di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, si applicano le disposizioni dell'articolo 103, terzo e quinto comma, del presente testo unico.…
Art. 128 — Programmazione ed organizzazione didattica
… educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7. 2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59. 39 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59. 39 5. COMMA ABROGATO DAL …
Art. 124 — Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486
… P alla legge 8 agosto 1895, n. 486). Queste ispezioni hanno per oggetto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43;(26)27 LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43;(26)27 LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43;(26)27 d) di accertare l'esatta…
Art. 3 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918; b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III; c) la legge 21 marzo 1958, n. 326; d) la legge 12 marzo 1968, …
Art. 148
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 10 MARZO 1998, N. 43 811 --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente…
Art. 111
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 11266 --------------- AGGIORNAMENTO (66) Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 164, comma 1, lettera f l'abrogazione del presente articolo fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita'…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art73 · fonte su Normattiva