Art. 84

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono al candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo. Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto. L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello)).

Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art84 · fonte su Normattiva