Art. 278Commissione comunale

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Sui ricorsi decide in primo grado la commissione comunale. La commissione e' formata di 24 membri nei comuni appartenenti alla classe A, di 18 in quelli appartenenti alle classi B e C, di 12 in quelli appartenenti alle classi D ed E e di 6 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell'art. 11, oltre il presidente. Nei comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della commissione e' nominato dal prefetto tra le persone designate, in numero doppio per ogni posto ad esse assegnato, da ciascuna delle associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione e' compreso il territorio del comune. Le associazioni ammesse a fare le designazioni e l'assegnazione a ciascuna di esse del numero delle persone da designare saranno stabilite in precedenza dal prefetto in relazione all'importanza delle varie attivita' economiche della provincia. Gli altri membri della commissione, nei detti comuni, e tutti i membri nei comuni delle altre quattro classi, sono nominati dal podesta', udita la consulta. I membri della commissione devono avere i requisiti per la nomina a consultore, e quelli di nomina podestarile devono essere scelti, almeno per meta', fra i contribuenti del comune. Il presidente e' nominato dal prefetto; questi nomina inoltre, fra i componenti della commissione, uno o piu' vicepresidenti. Il segretario comunale, o altro impiegato del comune, funziona da segretario della commissione ed ha voto consultivo: egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione. Il presidente e i commissari durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art278 · fonte su Normattiva