Art. 278Commissione comunale

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((Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione e' formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe A, di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi B e C, di trenta in quelli appartenenti alle classi D ed E e di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11. La Commissione e' costituita con provvedimento del sindaco: un terzo dei componenti e' nominato dal Consiglio comunale, un terzo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, fra le categorie rappresentate ed un terzo dal prefetto fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette. In caso di comprovate necessita', il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, puo' aumentare il numero dei componenti la Commissione, purche' questo risulti divisibile per tre. I componenti della Commissione non dovranno superare il numero di novanta per i Comuni della classe A, di settantacinque per quelli delle classi B e C, di quarantacinque per quelli delle classi D ed E, e di trenta per quelli delle altre classi: essi devono avere i requisiti per le elezioni a consigliere comunale. La Commissione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il presidente ed uno o piu' vice presidenti)). La commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il presidente ed uno o piu' vice presidenti. I membri della commissione debbono avere i requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la nomina a consigliere comunale. Il segretario comunale, o altro impiegato del comune, funziona da segretario della commissione; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione. I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati)). 42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

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con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 20 luglio 1952 · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art278 · fonte su Normattiva