Art. 67

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[1]Nella zona delle Alpi e' data ai Comuni la facolta' di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione Italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti.

[2]Il canone da pagarsi al Comune viene determinato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'accordo con quello per gli interni, tenuto presente, quando cio' sia possibile, il canone pagato prima della entrata in vigore della presente legge.

[3]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Federazione italiana della caccia, saranno dettate norme per la gestione delle riserve di cui al presente articolo, in relazione alle attuali esigenze della zona delle Alpi ed in vista della necessita' di conservare e sviluppare il patrimonio faunistico ivi esistente.

[4]Nelle dette riserve non e' necessaria la apposizione delle tabelle perimetrali, salvo che in contiguita' di terreno libero.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 23 ottobre 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art67 · fonte su Normattiva