Art. 67

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[1]Nella zona delle Alpi e' data ai Comuni la facolta' di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione Italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti.13

[2]Il canone da pagarsi al comune viene determinato dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

[3]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Federazione italiana della caccia, saranno dettate norme per la gestione delle riserve di cui al presente articolo, in relazione alle attuali esigenze della zona delle Alpi ed in vista della necessita' di conservare e sviluppare il patrimonio faunistico ivi esistente.

[4]Nelle dette riserve non e' necessaria la apposizione delle tabelle perimetrali, salvo che in contiguita' di terreno libero.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

13

La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".

Testo vigente dal 11 giugno 1967 al 16 settembre 1967 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art67 · fonte su Normattiva