Art. 67
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[1]La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967.
[2]Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.
[3]Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
[4]Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse.
[5]((Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1 gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai comitati provinciali della caccia.
[6]La gestione delle riserve medesime e' affidata ai comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
[7]I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a L. 20 mila determinato nel regolamento che il comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.
[8]Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
13La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".
Testo vigente dal 3 marzo 1970 al 9 maggio 2025 · versione 18 su Normattiva