Art. 67

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 3 marzo 1970. Leggi il testo vigente →

[1]((La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967.

[2]Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.

[3]Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.

[4]Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 3 marzo 1970 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art67 · fonte su Normattiva