Art. 67
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 67 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 67 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
6 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - ART. 67 COMMA PRIMO ULTIMA PARTE T.U. N. 1016 DEL 1939 - COSTITUZIONE IN RISERVA NELLA ZONA DELLE ALPI DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELLA NORMA IN QUANTO DISPONE CHE LA GESTIONE SIA A VANTAGGIO DEGLI ISCRITTI. CACCIA - ART. 67 COMMA PRIMO PRIMA PARTE T.U. N. 1016 DEL 1939 - COSTITUZIONE IN RISERVA DELLA ZONA DELLE ALPI DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA LOCALE SEZIONE DELLA FEDERCACCIA - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. CACCIA - REGIME DI RISERVA - LIMITI DELLA COMPATIBILITA' DI TALE RISERVA CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo co., del t.u. sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, limitatamente alla parte nella quale prevede che le riserve di caccia nella zona delle Alpi siano soltanto "a vantaggio di tutti gli iscritti" alla Federazione italiana della caccia. Infatti, gia' con precedenti decisioni essendo stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il sistema per il quale la titolarita' della licenza di caccia presupponeva la qualita' di iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli iscritti creerebbe una disparita' di trattamento tra cacciatori iscritti e non iscritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della prima parte del primo comma dello stesso art. 67 t.u. sulla caccia, il quale consente che nella zona delle Alpi i comuni abbiano la facolta' di costituire in riserva di caccia tutto il territorio comunale, escluse le zone riservate ai proprietari, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federcaccia, perche' la particolare disciplina della caccia nella zona alpina, considerata come zona faunistica a se' stante determinata dall'interesse generale a conservare e sviluppare il locale patrimonio faunistico e l'affidamento alla Federcaccia della riserva, non implica una situazione di favore degli iscritti, ma tende ad assicurare che la gestione corrisponda alle finalita' prospettate dalla legge. Il principio di eguaglianza non comporta la illegittimita' di particolari regimi di riserva se sussistono esigenze obiettive, sempreche' la iscrizione alla Federazione non sia assunta come elemento discriminatore di diverso trattamento per i non iscritti.
CACCIA - COSTITUZIONE DI RISERVE - INDENNITA' - PRINCIPI DELLA LEGGE STATALE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE, 7 SETTEMBRE 1964.
La legge nazionale ha derogato, rispetto alla zona delle Alpi, alle norme generali del T.U. sulla caccia concernenti limiti e modalita' per la costituzione delle riserve e, in particolare, ha derogato rispetto alla stessa zona, alla disposizione contenuta nell'art. 44 circa l'indennita' da corrispondersi al proprietario dissenziente. Queste deroghe pur non essendo espresse, sono chiare, giacche' risultano dal fatto che tutto il territorio ricadente in quella zona, escluse soltanto le zone riservate dai privati, puo' essere sottoposto a riserva ai sensi dell'art. 67 del medesimo t.u. senza altre formalita' o vincoli che non siano quelli previsti da questa disposizione. E poiche' la Regione Trentino-Alto Adige, con la legge regionale 7 settembre 1964, non ha sostanzialmente mutato la situazione di fatto e di diritto gia' esistente in base alla legge nazionale, la Corte ritiene che nella specie non ricorrano i presupposti per un raffronto della legge regionale con gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 44 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GESTIONE DELLE RISERVE AFFIDATA ALLE SEZIONI DELLA FEDERAZIONE DELLA CACCIA - LEGITTIMITA'.
E' inesatto che la legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non potesse affidare la gestione delle riserve alle Sezioni della Federazione della caccia. Sul punto nessun sostanziale contrasto sussiste tra la legge regionale e quella nazionale poiche' anche l'art. 67 del T.U. sulla caccia non tanto consente quanto impone che la riserva "sia ceduta alla rispettiva Sezione della Federazione". Posto cio', se anche fosse esatto ritenere che questa norma sia l'espressione di un principio generale dell'ordinamento, al cui rispetto la Regione e' vincolata, in nessuna violazione di tale principio sarebbe incorsa la predetta legge regionale.
CACCIA - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1964, N. 30 - NON INVADE LA COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, NE' FA VENIR MENO I DIRITTI DI NATURA PECUNIARIA SPETTANTI AI COMUNI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, non ha sottratto nulla alle Provincie, non avendo queste alcun potere in materia di caccia, e non ha violato l'art. 11, n. 4, dello Statuto regionale che attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza in materia di usi e costumi locali. Questa norma non ha imposto il ripristino di tutti gli istituti preunitari, mentre lo Statuto quando ha voluto consentire tale ripristino lo ha detto esplicitamente, come, per esempio, in materia di masi chiusi e di comunita' familiari rette da antichi statuti e consuetudini. Non ha poi sottratto nulla ai Comuni, giacche' anche per l'art. 67 del T.U. sulla caccia, i Comuni possono costituire riserve a condizione che queste siano cedute alle Sezioni della Federazione della caccia con diritto a percepire un canone. Tale diritto di natura pecuniaria, che e' l'unico spettante ai Comuni, e' stato mantenuto e la misura ne e' stata determinata con criteri sulla cui legittimita' non e' stata mossa alcuna censura.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…
ECLI:IT:COST:1967:71 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 23
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 91
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 91 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 19
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 66
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 66 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 50
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 50 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art67 · fonte su Normattiva