Art. 8
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 8 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 8 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
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7 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - FUCILE DA CACCIA CON OTTENUTA REGOLARE LICENZA - MANCATO VERSAMENTO DELLA TASSA PRESCRITTA: SANZIONI - MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA LICENZA: SANZIONI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 699 c.p., 15 l. 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita') e 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia),come modificato dall'art. 1 della l. 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui rendono punibile come porto abusivo di armi il comportamento di colui che porta con se' un fucile per il quale ha ottenuto regolare licenza, ma senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi, in asserita difformita' da altre norme che, per analoghe omissioni di pagamento di tassa, non prevedono corrispondenti sanzioni; e degli stessi artt. 699 c.p. e 15 l. n. 497/1974, unitamente agli artt. 54 d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (T.U. delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative), tabella alleg. A ed 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), nella parte in cui "fanno derivare conseguenze di carattere penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia, conseguenze invece non previste in relazione ad altre autorizzazioni (ad es., patente di guida)". Ed infatti - come gia' rilevato dalla Corte nel dichiarare infondata analoga questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 del citato r.d. 1016/1939, in riferimento all'identico parametro dell'art. 3 Cost. - "nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie, ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico" e l'apprezzamento di tali differenziate istanze (in termini di rilevanza penale della omissione degli adempimenti ad esso correlativi) rientra nella discrezionalita' del legislatore. - S. n. 272/1974.
Riguarda ancheart. 699 Codice penaleart. 15 legge 497/1974art. 1 legge 799/1967art. 54 d.P.R. 112/1953d.P.R. 641/1972art. 8 d.P.R. 641/1972
CACCIA - LICENZA DI CACCIA - VALIDITA' SUBORDINATA AL PAGAMENTO DELLA TASSA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8 - SANZIONI PENALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (Testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - essendo stata, la stessa questione, gia' dichiarata infondata con sentenza n. 272 del 1974 e non sussistendo nella specie profili nuovi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Riguarda ancheart. 1 legge 799/1967
CACCIA - CACCIATORI NON ASSICURATI E CACCIATORI ASSICURATI PRIVI DEI SOLI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, PENULTIMO COMMA (MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - IDENTITA' DI SANZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, gia' dichiarata incostituzionale con la sent. n. 218 del 1974.
CACCIA - LICENZA DI CACCIA - VALIDITA' SUBORDINATA AL PAGAMENTO DELLA TASSA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, DODICESIMO COMMA (GIA' QUINTO COMMA) - SANZIONI PENALI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (gia' quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico sulla caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, senza che siano stati addotti nuovi argomenti, e gia' dichiarata non fondata con sent. n. 272 del 1974.
CACCIA - CACCIATORI NON ASSICURATI E CACCIATORI ASSICURATI PRIVI DEI SOLI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, PENULTIMO COMMA (MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799) - IDENTITA' DI SANZIONE - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. LEGGI PENALI - DETERMINAZIONE DEI COMPORTAMENTI DA PUNIRE, QUALITA' E MISURA DELLA PENA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - SINDACABILITA'.
Rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualita' e la misura della pena, ma siffatto potere - a norma dell'art. 3 della Costituzione - deve essere contenuto nei limiti della razionalita'. L'art. 8, penultimo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 - statuendo che siano puniti con le stesse pene tanto coloro che esercitino la caccia senza essere affatto muniti dell'assicurazione prescritta, quanto coloro che ne siano muniti, ma non portino con se' il relativo certificato - eccede tali limiti e va pertanto dichiarato illegittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione, trattando in modo identico, senza alcuna giustificazione ragionevole, situazioni diverse.
CACCIA - LICENZA DI CACCIA - VALIDITA' SUBORDINATA AL PAGAMENTO DELLA TASSA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ARTT. 7 E 8 (COMBINATO DISPOSTO) - SANZIONI PENALI - EQUIPARAZIONE TRA COLUI CHE CACCIA PRIVO DI LICENZA E COLUI CHE NON ABBIA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE - GIUSTIFICAZIONE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non contrasta con il principio d'eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) il combinato disposto degli artt., 7 e 8, dodicesimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (vigente testo) secondo cui, essendo la validita' della licenza di caccia subordinata al pagamento della tassa, sono equiparati, ai fini delle sanzioni penali, sia chi caccia privo di licenza, sia chi non abbia provveduto ad effettuare il pagamento della tassa annuale.
Riguarda ancheart. 7 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - CONTENUTO - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA.
Il nono comma dell'art. 8 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. delle leggi sulla caccia) nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, prescrive che chi usa della licenza di caccia "deve dimostrare in ogni momento di avere la assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni" e stabilisce che i contravventori siano puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni e con le pene che l'art. 7 dello stesso testo unico sulla caccia prevede per il cacciatore sprovvisto di licenza.
Riguarda ancheart. 1 legge 799/1967
CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA - FINALITA' - INQUADRAMENTO NEL REGIME PUBBLICISTICO DELL'ESERCIZIO VENATORIO.
L'onere dell'assicurazione per la responsabilita' civile imposto, agli effetti del legittimo uso della licenza di caccia, dall'art. 8, comma nono, del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, risponde alla esigenza di salvaguardare i diritti dei terzi e si inquadra perfettamente in quel regime pubblicistico dell'esercizio venatorio, che trova giustificazione anche nella pericolosita' della caccia.
Riguarda ancheart. 1 legge 799/1967
CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA - CACCIATORI MUNITI DI LICENZA MA PRIVI DI ASSICURAZIONE E CACCIATORI PRIVI DI LICENZA - SANZIONI PENALI - STESSA AMMENDA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
L'assoggettamento, statuito dall'art. 8, comma nono, del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, del cacciatore munito di licenza ma privo di assicurazione alla stessa ammenda comminata per chi caccia senza licenza, e' espressione della discrezionalita' del legislatore.
Riguarda ancheart. 1 legge 799/1967
CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - USO LEGITTIMO DELLA LICENZA DI CACCIA - CONDIZIONI - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANCANZA - DETERMINA ABUSO DELLA LICENZA - CONSEGUENZE - AMMENDA E TEMPORANEA REVOCA DELLA LICENZA - RAZIONALITA'.
Nell'art. 8, comma nono, del T.U. sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, la legge subordina all'assicurazione il legittimo uso della licenza: di tal che cacciare senza assicurazione significa abusare della licenza stessa e porsi quindi in una situazione che legittimamente il legislatore puo' colpire con pena, e che, in particolare, rende del tutto razionale la misura punitiva, aggiunta all'ammenda, della temporanea revoca della licenza.
Riguarda ancheart. 1 legge 799/1967
CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 8, NONO COMMA NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 2 AGOSTO 1967, N. 799 - ONERE DELL'ASSICURAZIONE PER IL LEGITTIMO USO DELLA LICENZA DI CACCIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 8, comma nono, del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, nel vietare, e nel punire, l'esercizio della caccia, da parte di chi sia privo di assicurazione di responsabilita' verso terzi, non da' luogo ad ingiustificate disparita' di trattamento, ne' tra cacciatori muniti di assicurazione e cacciatori che ne sono privi, ne' fra chi caccia senza licenza, e chi caccia con regolare licenza pur avendo ottemperato all'obbligo dell'assicurazione. Pertanto, non sussistendo, ne' sotto l'uno, ne' sotto l'altro profilo, alcuna violazione del principio costituzionale di eguaglianza, la questione proposta con le due ordinanze del pretore di Pignataro Maggiore in data 23 febbraio 1968, pubblicate nella Gazz. Uff. n. 127 del 18 maggio 1968, va dichiarata infondata.
Riguarda ancheart. 1 legge 799/1967
CACCIA - D.P.R. 10 MAGGIO 1955, N. 987: DECENTRAMENTO DALLO STATO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ED A COMITATI PROVINCIALI DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DELLA CACCIA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ARTT. 8, TERZO COMMA, E 91, ULTIMO COMMA: SOSTANZIALE COMPITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DI "INQUADRARE" OBBLIGATORIAMENTE I CACCIATORI - VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Con il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, disposto con il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, la maggior parte delle attribuzioni statali in materia di caccia e' stata trasferita alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali che hanno assorbito, quasi integralmente, le finalita' pubbliche della Federazione della caccia e la vigilanza su tutte le fasi e le forme nelle quali si concreta l'esercizio della caccia. Dal confronto dei compiti assegnati alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali (art. 38 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 985) con quelli assegnati alla Federazione della caccia (art. 86 T.U. 5 giugno 1939, n. 1016) si evince che alla Federazione spettano funzioni che o sono gia' di quegli organi o meramente ausiliarie di quelle, o che oggi si devono ritenere cessate, o, infine, tali che possono far sorgere sospetti sulla legittimita' costituzionale nel caso di un ente pubblico a struttura associativa. La Federazione della Caccia, lungi dall'assicurare la vigilanza sull'attivita' della caccia, si limita in sostanza a "inquadrare" obbligatoriamente i cacciatori e a presiedere alla loro attivita', in patente violazione pertanto dell'art. 18 Cost.
Riguarda ancheart. 91 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 38 d.P.R. 987/1955
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, limitatamente alla parte in cui si riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, è sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostr…
ECLI:IT:COST:1974:218 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 272 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della…
ECLI:IT:COST:1977:57 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe citate, e già dichiarata non fondata con se…
ECLI:IT:COST:1975:181 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, penultimo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte, già dichiarata illegittima con la sentenza n. 218 del 1974, in cui assoggetta al…
ECLI:IT:COST:1975:155 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 ed 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle leggi sulla selvaggina e l'esercizio della caccia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pa…
ECLI:IT:COST:1974:272 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l della legge 2 agosto 1967, n. 799 (contenente modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte relativa all'art. 8, comma nono, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art.…
ECLI:IT:COST:1969:124 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Foligno con or…
ECLI:IT:COST:1986:158 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art8 · fonte su Normattiva