Art. 42
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[1]Effetti del nuovo matrimonio contratto dalla vedova
[2]La vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 70. Agli adempimenti derivanti dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 5 agosto 1993 · versione 0 su Normattiva