Art. 21

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[1]Testo unico-art. 21. (Sequestro, pignoramento, cessione)

[2]L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. L'assegno vitalizio non puo', comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge.

Testo vigente dal 15 marzo 1974 al 26 luglio 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art21 · fonte su Normattiva