Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudice rimettente - Plausibile motivazione sulla propria giurisdizione nel giudizio principale (nella specie: in materia elettorale) - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , commi 1 e 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità perché il giudice a quo difetterebbe in modo macroscopico e manifesto di giurisdizione in materia elettorale, riservando l'art. 66 Cost. alle Camere ogni controversia e contestazione relativa al riguardo, intendendosi incluso in questa definizione il procedimento elettorale preparatorio. L'affermazione del rimettente circa l'esistenza della propria giurisdizione sul ricorso che ha dato origine alle questioni non solo non risulta implausibile, ma si rivela conforme al quadro costituzionale, in cui al riconoscimento di un diritto deve necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale, anche per le elezioni politiche, mediante la previsione di un rito ad hoc , che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva. In mancanza di tale rito, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario - sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) - risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2010 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione nel giudizio principale deve essere non implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 99 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 24 del 2020, n. 52 del 2018 e n. 39 del 2018 ). Se è vero che una tutela dei diritti effettiva richiede l'accesso a un giudice, il diritto in particolare alla tutela giurisdizionale va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 110 del 2015, n. 238 del 2014, n. 182 del 2014, n. 1 del 2014, n. 119 del 2013, n. 26 del 1999, n. 18 del 1982, n. 82 del 1996 e n. 47 del 1970; ordinanza n. 165 del 2016 ).
sentenza 48/2021massima n. 43716 Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Incidenza marginale sulle disposizioni oggetto di censura - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , commi 1 e 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al rimettente a seguito delle modifiche normative sopravvenute per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 177 del 2020, per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Si è infatti in presenza di modifiche normative sopravvenute solo parziali, seppur non marginali, che non incidono sul significato delle censure e non determinano una modifica dei termini essenziali di esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2020 e n. 125 del 2018 ).
sentenza 48/2021massima n. 43718 Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Procedimento pre-elettorale - Presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale - Condizioni - Sottoscrizione delle liste da un numero minimo di 1.500 elettori, ridotto alla metà nel caso di scioglimento anticipato della legislatura di oltre centoventi giorni - Esenzione da tale onere per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura - Inclusione dei partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di elettorato passivo e dei principi di rappresentatività democratica e di libertà di voto, anche in via convenzionale - Carente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 Prot. add. CEDU dell'art. 18- bis , comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che stabilisce i soggetti esonerati dall'onere di raccogliere il numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere per presentarsi alle elezioni per la Camera dei deputati, includendovi i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere, anziché i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Nel caso di specie, i ricorrenti nel giudizio principale, nel momento in cui le censure vengono sollevate, sono direttamente soggetti al comma 1 del citato art. 18- bis (che stabilisce il numero delle sottoscrizioni da raccogliere), mentre non sono annoverabili - se non indirettamente - fra i destinatari del successivo comma 2. Il rimettente, inoltre, se non spiega le ragioni per cui - in "entrata", cioè al momento in cui le questioni vengono sollevate - la disposizione ora in esame sia applicabile ai ricorrenti, nulla dice nemmeno sulle ragioni per cui l'intervento sostitutivo richiesto garantirebbe ai ricorrenti - in "uscita", cioè dopo l'eventuale pronuncia di accoglimento - la ricercata "pienezza" del diritto di elettorato passivo: ciò che risulta anche contraddittorio rispetto alla natura stessa del giudizio da questi promosso, con conseguente e ulteriore insufficiente motivazione sull'interesse ad agire nel giudizio principale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il presupposto della rilevanza non si identifica necessariamente con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione di accoglimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2020, n. 253 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 20 del 2018 ). Non appartiene alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale la possibilità di sottoporre a censura disposizioni che compongono il contesto normativo in cui è collocata quella direttamente applicabile alla controversia.
sentenza 48/2021massima n. 43719 Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di sentenza additiva non a rime obbligate (nella specie: in materia elettorale) - Assenza di preclusività - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché sarebbe richiesta una pronuncia di sentenza additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, in ragione del carattere eminentemente discrezionale di ogni scelta legislativa in materia elettorale, compresa quella in discussione. A fronte di un'eccezione d'inammissibilità fondata sulla pluralità di scelte alternative possibili, rimesse alla discrezionalità legislativa, l'assenza di una soluzione a rime obbligate non è preclusiva di per sé sola dell'esame nel merito delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2020, n. 152 del 2020, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016 ).
sentenza 48/2021massima n. 43720 Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Procedimento pre-elettorale - Presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale - Condizioni - Sottoscrizione delle liste da un numero minimo di 1.500 elettori, ridotto alla metà nel caso di scioglimento anticipato della legislatura di oltre centoventi giorni, anziché da tali numeri ridotti a un quarto - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di elettorato passivo e dei principi di rappresentatività democratica e di libertà di voto, anche in via convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui prevede, per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, la sottoscrizione di almeno 1.500 elettori (la metà in caso di scioglimento anticipato superiore ai centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale delle Camere), anziché di tali numeri ridotti a un quarto. La pur analitica indagine comparativa del rimettente tra le varie normative succedutisi in materia non consente di dimostrare che la disciplina vigente sia la più restrittiva per i soggetti non esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, giungendo oltretutto a superare la soglia della irragionevolezza manifesta, considerando anche le numerose variabili da considerare, ciò che rende non solo incerto, ma anche fallace il confronto fra discipline lontane nel tempo e nell'ispirazione; nonché tenendo conto dell'ampia discrezionalità attribuita al legislatore in materia elettorale, in considerazione dell'interesse costituzionale al regolare svolgimento delle competizioni elettorali assicurato dalla disciplina in esame. Caduta questa censura, seguono la medesima sorte quelle proposte per asserita lesione del libero esercizio del diritto di voto e del principio democratico di rappresentatività popolare, tutte dipendenti dalla prima. Infine, non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, poiché la Corte EDU muove dal dichiarato presupposto che al legislatore nazionale deve essere riconosciuto il potere di disciplinare il diritto di presentarsi alle elezioni, circondandolo di cautele rigorose, anche più stringenti di quelle predisposte per il diritto di elettorato attivo, purché tali restrizioni perseguano un fine legittimo, compatibile con il principio del primato della legge e con gli obbiettivi generali della Convenzione. ( Precedente citato: sentenza n. 35 del 2021 ). L'onere della raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati è finalizzato alla genuinità della competizione elettorale e alla serietà delle candidature, il cui bene finale tutelato è intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare: trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il libero ed efficace esercizio del diritto di voto. ( Precedenti citati: sentenze n. 394 del 2006, n. 84 del 1997, n. 83 del 1992 e n. 45 del 1967 ).
sentenza 48/2021massima n. 43721 Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali - Denunciata lesione di parametri costituzionali evocati nel dispositivo, ma non nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità delle questioni.
Sono ritenute inammissibili - per carenza di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost. Detti parametri non sono neppure evocati nella parte motiva, ma solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).
sentenza 35/2017massima n. 40252 Riguarda ancheart. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015art. 19 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 1 legge 52/2015
Prospettazione della questione incidentale - Ritenuta prevalenza delle ragioni di censura su altre che potrebbero attenuarle - Insussistenza di contraddittorietà - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita contraddittorietà della prospettazione - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, disciplinanti la composizione delle liste dei candidati all'elezione della Camera dei deputati. Il rimettente, pur consapevole che l'effetto dell'elezione nelle liste di minoranza di soli candidati bloccati - denunciato come lesivo dell'art. 48, secondo comma, Cost. - può essere attenuato dalle "multicandidature" dei capilista, ha tuttavia ritenuto prevalenti le conseguenze asseritamente incostituzionali delle disposizioni censurate, in quanto l'elezione di candidati con preferenze sarebbe comunque rimessa, per le liste di minoranza, alle scelte dei singoli partiti.
sentenza 35/2017massima n. 40253 Riguarda ancheart. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 2 legge 52/2015art. 1 legge 52/2015art. 19 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum) - Composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali - Possibilità che, per effetto di essa, le liste di minoranza abbiano deputati eletti solo tra i capilista bloccati - Denunciata violazione del principio della libertà del voto - Insussistenza - Essenziali diversità del sistema censurato rispetto a quello ritenuto incostituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), censurati dal Tribunale di Messina, in riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., in quanto - prevedendo che le liste dei candidati alla Camera dei deputati sono composte, nei singoli collegi plurinominali, da un capolista e da un elenco di candidati, tra i quali ultimi l'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso scelti fra quelli non capilista - comportano che le liste di minoranza potrebbero avere deputati eletti solo tra i capilista bloccati. Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore la discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l'indicazione delle modalità attraverso cui gli elettori esprimono il proprio sostegno ai candidati. Non lede, pertanto, la libertà del voto degli elettori il sistema elettorale previsto dalla legge n. 52, nel quale - a differenza del precedente sistema con liste bloccate e lunghe di candidati - le liste sono formate da un numero assai inferiore di candidati, l'unico candidato bloccato è il capolista e l'elettore può esprimere sino a due preferenze, per candidati non capilista di sesso diverso. Né è irrilevante la circostanza che la selezione e la presentazione delle candidature, nonché l'indicazione di candidati capilista, sia anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'art. 49 Cost. La possibilità che le liste di minoranza abbiano eletti solo tra i capilista bloccati costituisce una conseguenza (rilevante politicamente) che deriva, di fatto, anche dal modo in cui il sistema dei partiti è concretamente articolato, e che non può, di per sé, tradursi in un vizio d'illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2004, sulla normativa elettorale previgente; sentenze n. 429 del 1995 e n. 203 del 1975, sul ruolo dei partiti politici nell'indicazione delle candidature; sentenze n. 219 del 2016 e n. 192 del 2016, ordinanze n. 122 del 2016 e n. 93 del 2016, sull'irrilevanza dei c.d. inconvenienti di fatto nel giudizio costituzionale ).
sentenza 35/2017massima n. 40254 Riguarda ancheart. 2 legge 52/2015art. 1 legge 52/2015art. 19 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Assenza nella normativa di risulta di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza - Carenza riscontrabile già nella normativa vigente - Segnalazione al Parlamento dell'esigenza di considerare con attenzione gli inerenti aspetti problematici.
Con il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), i promotori vogliono restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza, al fine di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il fatto che, nella normativa di risulta, sia assente l'indicazione di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza è carenza già riscontrabile nella normativa vigente, che non impone le coalizioni ma le rende solo possibili. Va, peraltro, segnalata al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.
sentenza 15/2008massima n. 32085 Riguarda ancheart. 14-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Compatibilità con il principio di eguaglianza del voto e con la libertà di associarsi in partiti.
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis, comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), non è in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza del voto, che non si estende al risultato delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi. Il quesito non viola neppure l'art. 49 Cost. (nel senso che costringerebbe i partiti politici a confluire in liste uniche), posto che la libertà di associarsi in partiti politici trova nel momento elettorale un efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica, ma, ammesso il rapporto che il legislatore può stabilire tra partiti e liste elettorali, non ne segue l'identificazione tra gli uni e le altre, poiché le scelte che i partiti ritengono di dover fare, allo scopo di sfruttare al massimo in proprio favore le potenzialità del sistema elettorale vigente, non influiscono sulla loro libertà e sulla loro possibilità di partecipare alla competizione. Il fine del referendum non è impedire o porre ostacoli alla presentazione di liste di partito, ma predisporre meccanismi premiali per favorire un più stringente processo di integrazione, e ciò non lede alcun principio costituzionale. - Sulla libertà di associarsi in partiti politici quale efficace strumento di partecipazione al governo della cosa pubblica v., citata, sentenza n. 49/1995.
sentenza 15/2008massima n. 32086 Riguarda ancheart. 14-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Quesito chiaro, univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori - Autoapplicatività della normativa di risulta - Ammissibilità della richiesta.
Il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), è ammissibile. Infatti, si presenta chiaro, univoco ed omogeneo, in relazione al fine perseguito dai promotori di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale, restringendo alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza. Inoltre, la manipolazione prospettata non supera i limiti propri di ogni proposta di abrogazione referendaria riguardante una legge elettorale e non mira a sostituire la disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo. La normativa di risulta, infine, rispetta la condizione di autoapplicatività, essendo in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, poiché l'eliminazione della possibilità di collegamento tra liste non incide sulla operatività del sistema elettorale. - Sui requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza v., citata, sentenza n. 36/1997. - Sulla c.d. autoapplicatività v., citata, sentenza n. 13/1999. - Sulla eliminazione di frammenti lessicali, indispensabile opera di "cosmesi normativa", finalizzata alla pulitura del testo residuo v., citata, sentenza n. 26/1997. - V., altresì, citata sentenza n. 32/1993.
sentenza 15/2008massima n. 32087 Riguarda ancheart. 14-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
'Referendum' abrogativo - Elezioni della Camera dei deputati - Richiesta di abrogazione referendaria della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste - Remota possibilità, in base alla normativa di risulta, che non venga assegnato il premio di maggioranza - Sussistenza anche in base alla legislazione vigente - Segnalazione di tale inconveniente all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche.
Con il quesito referendario che mira all'abrogazione di tutte le disposizioni normative, e di tutte le frasi o parole collegate, che prevedono la possibilità per le liste concorrenti alle elezioni politiche della Camera dei deputati di collegarsi fra loro e di essere, di conseguenza, attributarie di un premio di maggioranza (artt. 14- bis , commi 1, 2, 3, 4 e 5, 18- bis , comma 2, 24, numero 2), 31, comma 2, 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 84, commi 3 e 4, 86, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), i promotori vogliono restringere alle sole liste singole la possibilità di ottenere il premio di maggioranza, al fine di una maggiore integrazione delle forze politiche partecipanti alla competizione elettorale. Il fatto che l'eventuale presentazione di liste formate complessivamente da un numero di candidati pari anche soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione potrebbe condurre, in ipotesi estreme, alla mancata assegnazioni di seggi ed alla possibilità che il premio di maggioranza non venga assegnato è inconveniente ipotizzabile anche a legislazione invariata, salva l'applicabilità di norme di chiusura che non spetta alla Corte individuare. Si richiama, peraltro, l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche sull'inconveniente di cui sopra. - L'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 consente di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla pubblicazione del decreto che la dichiara. Sul punto v., citata, sentenza n. 26/1981.
sentenza 15/2008massima n. 32088 Riguarda ancheart. 14-bis Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.d.P.R. 361/1957art. 31 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 84 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 86 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
ELEZIONI - LISTE ELETTORALI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA - ESONERO DALL'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE - MANCATA ESTENSIONE AI PARTITI POLITICI NUOVI, CON SIMBOLO NUOVO, NATI DALLA FEDERAZIONE DI PARTITI GIÀ PRESENTI IN PARLAMENTO, CHE DA SOLI FRUIREBBERO DELL'ESONERO - RICORSO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE POLITICA DENOMINATA "LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI" - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE IN CONDIZIONI DI PARITÀ CON GLI ALTRI PARTITI - TITOLARITÀ DI POTERI COSTITUZIONALI IN CAPO AI PARTITI POLITICI - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA DEL REQUISITO SOGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'associazione politica denominata "La Rosa nel Pugno - Laici Socialisti Liberali Radicali" - associazione nata dall'incontro tra due soggetti politici (radicali e socialisti) allo scopo di presentarsi, con proprio simbolo, ad ogni tipo di elezioni -, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avverso gli artt. 18- bis del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e 9 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 6, e dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005 n. 270, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni di partito politico, derivanti dagli artt. 3 e 49 Cost., a causa del previsto obbligo di raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste dei candidati. Non è infatti ravvisabile nell'associazione ricorrente il requisito soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di ammissibilità del ricorso, in quanto ai partiti politici - organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche - non può riconoscersi, a differenza dei comitati promotori dei referendum , cui l'art. 75 Cost. attribuisce espressamente lo specifico potere di iniziativa referendaria, la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. > >- Al comitato promotore del referendum abrogativo, competente a dichiarare la volontà di una frazione del corpo elettorale, l'art. 75 Cost. riconosce espressamente la titolarità del potere di iniziativa referendaria; poteri dello Stato, ai fini del conflitto di attribuzione di cui all'art. 134 Cost., possono essere anche figure soggettive esterne allo Stato apparato: sentenza n. 69/1978.
sentenza 79/2006massima n. 30210 Riguarda ancheart. 1 legge 270/2005art. 9 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.art. 4 legge 270/2005
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - CAMERA DEI DEPUTATI - LEGGE ELETTORALE - ABOLIZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO L'ASSEGNAZIONE DEL 25% DEI SEGGI CON IL METODO PROPORZIONALE E CON IL RIPARTO TRA LISTE CONCORRENTI - 'REFERENDUM' ABROGATIVO DELLE LEGGI ELETTORALI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI - NECESSITA' CHE LA NORMATIVA RISULTANTE DALL'ABROGAZIONE SIA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, A GARANZIA DELLA POSSIBILITA' DI RINNOVAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI - POSSIBILITA', NEL CASO DI SPECIE, DI PARALISI DEL MECCANISMO ELETTORALE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 2, nn. 1) e 2); 14, commi 1, 2 e 3; 16, comma 4; 17, comma 1; 18, commi 1 e 2; 18-bis; 19; 20, comma 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 21, comma 2; 22, commi 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 5); 25, commi 1 e 3; 26, comma 1; 30, comma 1, nn. 4) e 6); 31, commi 1 e 2; 40, comma 3; 41, commi 1 e 2; 42, commi 4 e 7; 45, comma 8; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, commi 1, 2 e 6; 59; 67, comma 1, nn. 2) e 3); 68, commi 3, 3-'bis' e 7; 71, commi 1, n. 2), e 2; 72, commi 2 e 3; 73, comma 3; 74, comma 1; 75, comma 1; 77, comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5); 79, commi 5 e 6; 81, comma 1; 83; 84, comma 1; 85 e 86, commi 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"), modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie la soppressione delle disposizioni sopra menzionate, pur dando vita ad una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del <<sistema maggioritario>>, comporterebbe la necessita' di procedere ad una nuova definizione dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, "ridisegnandola" in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non piu', come e' ovvio, al 75%. Peraltro, la ripartizione compiuta con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 - nel caso di sopravvivenza dello stesso dopo un eventuale esito positivo del 'referendum' - permetterebbe l'elezione di un numero di deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non 630, con la conseguenza che, in tali condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell'organo. - In ordine alle condizioni di ammissibilita' del 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 5/1995, 32/1993, 47/1991, 29/1987. - V., pure, S. nn. 154/1985 e 379/1996, nelle quali si sottolinea, fra l'altro, che il Parlamento e' <<istituto caratterizzante dell'ordinamento>> e <<luogo privilegiato della rappresentanza politica>>; pertanto, la paralisi, anche solo temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa. red.: G. Leo
sentenza 26/1997massima n. 23130 Riguarda ancheart. 16 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 17 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 74 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 83 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 18 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.art. 21 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.e altri 32