Art. 18-bis

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1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 42 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52)). In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. 42 3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista e' formata da un numero di candidati pari almeno alla meta' del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilita', nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo' esservi piu' del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. 42 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile. 42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

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con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 1 luglio 2016 al 12 novembre 2017 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art18bis · fonte su Normattiva