Art. 18-bis

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 2017 al 1 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

1.((La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilita')). In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 42 44 ((1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate)). 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. 42 44 ((2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato)). ((3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere)). ((3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis))). 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile. 42

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

L. 3 novembre 2017, n. 165

44

La L. 3 novembre 2017, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta'". La L. 6 maggio 2015, n. 52, come modificata dalla L. 3 novembre 2017, n. 165, ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017".

Testo vigente dal 12 novembre 2017 al 1 gennaio 2018 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art18bis · fonte su Normattiva